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Bonus solo per le eco-caldaie

Dal 1° gennaio 2018, l’ecobonus al 65% per l’installazione di caldaie a condensazione (almeno di classe A) in sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, riguarda solo gli interventi accompagnati dall’installazione di termostati “evoluti”.
Negli altri casi la detrazione è scesa al 50 per cento.
La novità di maggior rilievo consiste nel passaggio dal 65% al 50% della detrazione relativa alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.
Per caldaie con classe inferiore alla A non è invece più possibile godere dell’ecobonus ma l’intervento di sostituzione può comunque beneficiare della detrazione Irpef del 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir), con spesa massima di 96mila euro, destinata a scendere al 36% su 48mila euro dal 2019.
L’ecobonus resta invece al 65% fino al 31 dicembre 2018 se la sostituzione con impianti dotati di caldaie a condensazione (almeno classe A) viene accompagnata dalla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V (termostato d’ambiente modulante che varia la temperatura del flusso dell’acqua), VI (con centralina di termoregolazione e sensore ambientale che consente un controllo della temperatura in uscita dall’apparecchio che varia secondo la temperatura esterna) oppure VIII (con controllo elettronico della temperatura ambientale).
La detrazione del 65% si applica inoltre agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, cioè impianti costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
Da quest’anno la detrazione del 65% è stata estesa all’ acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori per la produzione combinata di elettricità e di calore in sostituzione di impianti esistenti, con il limite massimo di 100mila euro.
Per gli interventi relativi alle parti comuni dei condomini (non solo caldaie ma anche coibentazione dei tetti, cappotti termici, ecc) rimane confermato l’utilizzo dell’ecobonus al 65% con la possibilità di incrementare lo sconto fino al 70% delle spese sostenute (con il tetto di 40mila euro per unità immobiliare) se l’intervento riguarda più del 25% del superficie disperdente e fino al 75% se, grazie al miglioramento del la prestazione energetica invernale ed estiva, si consegue almeno la qualità media prevista dal Dm 26 giugno 2015.
Anche per gli interventi di sostituzione di caldaia è possibile utilizzare la formula della “cessione del credito” a tutti i contribuenti (compresi i soggetti “incapienti” – pensionati con reddito sino a 7.500 euro o lavoratori dipendenti con reddito sino a 8mila euro).
Una possibilità che riguarda tutti gli interventi di riqualificazione energetica che beneficiano delle detrazioni fiscali e quindi sia gli interventi su parti comuni condominiali che quelli sulle singole unità immobiliari.
Confermata la possibilità per gli “incapienti” di cedere il credito alle banche ed intermediari finanziari.
Per tutti gli altri (cosiddetti capienti), la cessione è invece possibile solo nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori e di soggetti diversi da banche e intermediari finanziari.

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