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Box auto, l’atto notorio salva il bonus

Con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un rilevante chiarimento a favore dei contribuenti che si trovano ad acquistare un box auto da adibire a pertinenza dell’abitazione principale.
L’Amministrazione finanziariaha riconosciuto l’ammissibilità del beneficio fiscale anche in assenza di uno dei requisiti fondamentali per godere del c.d. bonus ristrutturazioni, vale a dire il bonifico “parlante” (che di regola deve essere predisposto dal contribuente che intende avvalersi dell’agevolazione).
Si ricorda che l’articolo 16-bis del TUIR costituisce la fonte primaria della detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni, introdotta ora a regime dopo le continue proroghe degli anni precedenti.
La disposizione consente una detrazione del 36% delle spese documentate, fino a un massimo di 48 mila euro annui per singola unità immobiliare.
Per beneficiare dell’agevolazione sull’acquisto o costruzione del box è indispensabile che questo sia pertinenziale rispetto alla prima casa. I pagamenti devono essere effettuati solo dopo la stipula di un compromesso registrato o del rogito dai quali risulti il vincolo pertinenziale.
Nel documento di prassi l’Agenzia chiarisce che, pure in assenza di pagamento mediante bonifico bancario o postale, l’agevolazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir può essere ugualmente mantenuta quando il pagamento attestato dall’atto notarile risulta accompagnato oltre che dalla apposita certificazione inerente il costo di realizzazione del box anche da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del cedente che sostiene che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.
Allo stesso modo è possibile usufruire dell’agevolazione anche in caso di bonifico bancario/postale errato, ossia compilato in modo tale da non consentire all’istituto di credito di effettuare la ritenuta d’acconto dell’8 per cento. Anche in questo caso basterà farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva in cui il venditore afferma di aver ricevuto le somme e di averle incluse nel reddito dell’impresa.
Alla luce di quanto qui chiarito risulta così superato il precedente intervento di prassi contenuto nella risoluzione 55/E del 2012, secondo cui la non completa compilazione del bonifico tale da non consentire il rispetto da parte delle banche e di Poste italiane dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’articolo 25 del Dl 78 del 2010, pregiudicava in maniera definitiva il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.
Tale documentazione dovrà poi essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, oltre che naturalmente a seguito di richiesta degli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

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