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Buoni pasto elettronici

Nella formulazione previgente le modifiche, per il dipendente era riconosciuta l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali di:
a) somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;
b) somministrazioni di pasti in mense organizzate dal datore o gestite da terzi o in ristoranti convenzionati;
c) prestazioni sostitutive del servizio di mensa, rese a mezzo buoni pasto fino ad un importo complessivo giornaliero (al netto di contributi previdenziali e assistenziali e di somme a carico del lavoratore) di 5,29 €.
L’eccedenza rispetto al limite di 5,29 € era tassata e non concorreva al calcolo della franchigia esente (258,23 €) che riguardava esclusivamente i componenti in natura.
Le somministrazioni da parte del datore di lavoro (lettere a) e b)) non generano mai l’emersione di un reddito imponibile in capo al dipendente, mentre il datore di lavoro è pienamente legittimato a dedurre i costi sostenuti per la gestione (anche in appalto) della mensa e a detrarre l’iva addebitata per rivalsa.
Secondo le modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2015, a decorrere dal 1° luglio 2015, è disposto l’innalzamento del limite di non tassabilità delle prestazioni ed indennità sostitutive (es. ticket restaurant) da un importo complessivo giornaliero di 5,29 € all’importo di 7 €, a condizione che tali prestazioni siano erogate in formato elettronico.
Ricordiamo che la soluzione ticket (cartaceo o elettronico) è una leva gestionale alternativa:
1) alla concessione di indennità di mensa, imponibili sotto il profilo contributivo e fiscale;
2) alle indennità sostitutive erogabili agli addetti alle strutture lavorative a carattere temporaneo, come gli addetti ai cantieri edili, o le unità produttive ubicate in zone dove mancano servizi di ristorazione;
3) all’erogazione del servizio attraverso apposite mense aziendali per cui non opera il limite di esenzione sia per le mense interne, che per i pubblici esercizi essenzialmente sulla base e nei limiti di importo stabiliti con apposite convenzioni o contratti d’appalto tra datore di lavoro e pubblico esercizio.

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