fbpx
TORNA ALLE NEWS

Buoni pasto, iva al 4% solo in presenza di una convenzione

Aliquota Iva del 4 % per le prestazioni tra società che emette i buoni pasto e quella che gestisce la mensa aziendale se rese in base a una convenzione con il datore di lavoro. 

L’amministrazione considera la presenza di tre soggetti con due diversi rapporti giuridici. Il primo tra il datore di lavoro e le società emittenti i buoni, con il quale queste ultime si obbligano ad assicurare, mediante gli esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa. Il secondo, stipulato tra le stesse società emittenti i buoni pasto e detti esercizi convenzionati, con il quale questi ultimi si obbligano a erogare i servizi sottesi ai buoni pasto. 

Ai fini Iva, sono dunque previsti due diversi trattamenti. Quanto al primo rapporto, l’articolo 75, comma 3, della legge 413/1991, prevede espressamente che l’aliquota del 4% si applica per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali, anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti aventi a oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempre che siano commissionate da datori di lavoro. La base imponibile è costituita, in questo caso, dal prezzo convenuto dalle parti a prescindere dal valore facciale del buono. 

Nel secondo rapporto, invece, si applica l’aliquota del 10%, trattandosi di somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi commissionate da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali. La base imponibile si determina applicando la percentuale di sconto al valore facciale del buono pasto, a prescindere dal prezzo di vendita, scorporando da tale importo l’imposta in esso compresa. 

Secondo l’Agenzia, nei rapporti tra gestore della mensa e società emittente può applicarsi l’aliquota del 4%, dal momento che le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali e interaziendali sono commissionate dal datore. Riguardo alla base imponibile per le prestazioni rese invece in questo caso l’amministrazione ritiene si debba fare riferimento alla differenza tra il valore facciale del buono e l’importo dello sconto/convenzione praticato a prescindere dal prezzo convenuto. Quest’ultimo da ritenersi, tuttavia, più coerente in base ai criteri generali di applicazione del tributo Iva.


Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.