fbpx
TORNA ALLE NEWS

Busta paga, taglio del cuneo fiscale

Il decreto ­legge, in vigore dal 6.2.2020, contiene misure urgenti finalizzate alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. 

Con riferimento alle prestazioni rese dall’1.7.2020, nel caso in cui l’Irpef lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ex art. 13, co. 1, D.P.R. 917/1986, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, rapportato al periodo di lavoro e non concorrente alla formazione del reddito, di importo pari a € 600 per il 2020 e a € 1.200 dal 2021, se il reddito complessivo (al netto di «prima casa» e relative pertinenze) non supera l’importo di € 28.000. 

Con riferimento alle prestazioni rese dall’1.7.2020 al 31.12.2020, ai titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati spetta un’ulteriore detrazione dall’Irpef lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a: € 480, aumentata del prodotto tra € 120 e l’importo corrispondente al rapporto tra € 35.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000, se il reddito complessivo supera € 28.000 ma non € 35.000; € 480, se il reddito complessivo supera € 35.000 ma non € 40.000, tenendo presente che la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e € 5.000. 

Dall’1.7.2020 è abrogato il c.d.Bonus Renzi (art. 13, co. 1­bis, D.P.R. 917/1986). 


Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.