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Canapa, il reddito agrario fa spazio a nuovi prodotti

Le attività di manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli si evolvono, ponendo interrogativi rilevanti sotto il profilo fiscale.
In questi ultimi tempi si è sviluppata molto la coltivazione della canapa, favorita anche dalla legge 242/2016, che ha introdotto disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale.
Per inquadrare fiscalmente tali attività vanno ricordate le regole previste dall’articolo 2135 del Codice civile e dall’articolo 32 del Tuir. In primo luogo, l’«attività connessa» ha per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente sul fondo o nell’allevamento.
Per rientrare nel reddito agrario le attività di trasformazione vanno usualmente esercitate nell’ambito delle attività agricole e hanno come oggetto una prima fase di lavorazione. La manipolazione rientra sempre nel reddito agrario quando il prodotto, nonostante le lavorazioni subite, conserva le sue qualità merceologiche originarie. Ad esempio, è attività di manipolazione l’acquisto e quindi la raccolta di prodotti agricoli sul campo.
Per l’inquadramento nel reddito agrario i prodotti ottenuti dalla trasformazione vanno scomposti in tre categorie:
• se sono elencati del Dm 13 febbraio 2015, rientrano nel reddito agrario; l’elenco comprende larga parte dei prodotti agricoli oggetto di trasformazione (carni macellate, birra, pane, sciroppi di frutta etc);
• se il prodotto trasformato ha subìto un solo processo di trasformazione, ma non rientra nel Dm citato, può usufruire della tassazione forfettaria ex articolo 56-bis del Tuir (ad esempio, olio di canapa) in cui il reddito è pari al 15% dei corrispettivi registrati ai fini Iva. Le Snc, Sas, ed Srl agricole tassano questo reddito eccedente a bilancio;
• se il prodotto agricolo ha subìto più processi di trasformazione, rientra nel reddito di impresa (differenza costi-ricavi) come i prodotti della cosmesi, pur ottenuti dai vegetali.
Ai fini Iva, l’inquadramento nel regime speciale è più facile, perché la detrazione Iva forfettizzata si applica ai prodotti compresi nella parte I della tabella A, allegata al decreto Iva. A eccezione dei prodotti tradizionali (vino, olio, formaggi), i prodotti trasformati non sono mai compresi nella tabella citata e quindi rientrano naturalmente nel regime normale Iva.
In base a queste regole si possono inquadrare o meno nel reddito agrario le nuove produzioni, verificando il processo di trasformazione:
• se è semplice (prima trasformazione) è riconducibile all’agricoltura;
• se è complesso l’attività va inquadrata nel reddito di impresa.
Tornando alla canapa – che allo stato originario è un vegetale – ai fini Iva è ricompresa nella tabella A, parte I (aliquota 22%, percentuale di compensazione 4%); i produttori possono quindi applicare il regime speciale ex articolo 34 del Dpr 633/72 che però non risulta conveniente, tenuto conto della percentuale di compensazione ridotta; optano perciò per il regime ordinario. La coltivazione della canapa rientra poi nel reddito agrario.
Poi ci sono i prodotti ottenibili con il processo di manipolazione o trasformazione che, secondo il ministero, possono essere alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi per l’industria, carburanti. Il primo derivato è l’infiorescenza che, se ceduta allo stato originario (cioè semplicemente raccolta), rientra nel reddito agrario come se fosse un fiore reciso; questo prodotto viene essicato o deumidifcato, ma con processi naturali e anche in questo caso a nostro parere resta un prodotto agricolo originario (come il fieno) rientrante nel reddito agrario. Il confezionamento in bustine non dovrebbe mutarne la natura.
Con i semi di canapa si producono diversi altri prodotti; le bevande vegetali in base a semi di canapa, l’olio di canapa ottenuto con la spremitura del seme e destinato alla alimentazione umana e i semi di canapa decorticati, sono prodotti che subiscono una prima trasformazione, ma non sono compresi nel Dm 13 febbraio 2015. Quindi il reddito si determina in misura forfettaria pari al 15% dei corrispettivi ai fini Iva.
Dalla canapa si ottengono anche prodotti con funzioni medicali o per la cosmesi; in questi casi a nostro parere essendo il processo di trasformazione complesso, rientrano nel reddito di impresa determinato a bilancio. Infine, se con l’olio di canapa si ottiene un combustibile, l’attività ricade nel reddito agrario (articolo 1, comma 423, della legge 266/2005).
 
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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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