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Cartelle, senza versamenti la rottamazione «salta»

Il 31 luglio è scaduto il termine per pagare la prima o unica rata della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia): e adesso cosa succede?
Qualora l’istanza di definizione agevolata non sia stata accolta dall’agenzia delle Entrate – Riscossione, sarà comunque possibile richiedere di pagare le somme dovute (comprensive delle sanzioni, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione) in maniera dilazionata sempreché non sia stata già presentata la relativa richiesta.
Nel caso in cui invece il contribuente istante non sia decaduto da precedenti piani di dilazione già concessi, è possibile proseguire con la rateizzazione.
Se infine, il contribuente era già decaduto da precedenti dilazioni, è invece possibile essere riammessi al beneficio solo dopo aver saldato tutte le rate scadute. 
In caso di omesso o insufficiente pagamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2017, la rottamazione non si perfeziona e l’agenzia delle Entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, riprenderà le eventuali procedure cautelari e/o esecutive già avviate.
Non sarà inoltre possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata. Tuttavia, in caso di piani di dilazione in corso alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, potranno essere ripresi i pagamenti.
I benefici della definizione agevolata si perderanno anche qualora il contribuente, pur avendo rispettato la scadenza del pagamento della prima rata del 31 luglio 2017, ometta di versare tempestivamente o versi in maniera insufficiente la seconda o le rate successive alla prima, fermo restando ovviamente che i precedenti pagamenti saranno considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti anche a titolo di sanzioni e interessi di mora. Inoltre, anche in questo caso, sarà preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

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