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Casa, quattro vie per sostenere acquisto e mutuo

Anche nel 2018 sono attivi diversi strumenti finanziari o agevolazioni per sostenere l’acquisto della prima casa.
Primo fra tutti il fondo dell’Economia, che rilascia la garanzia statale per mutui fino a 250mila euro e che, dopo un avvio incerto, viaggia ora al ritmo di 100 domande al giorno.
Questo strumento rende più facile l’accesso al credito ai soggetti che non hanno solide garanzie finanziarie da presentare alle banche (oltre 170 quelle convenzionate), rilasciando garanzia a copertura di un massimo del 50% della quota capitale.
Inoltre, le famiglie che nel corso di quest’anno dovessero essere in difficoltà nel pagare le rate del mutuo, potranno ripararsi sotto l’ombrello del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, istituito dalla legge 244/2007 e gestito sempre da Consap. Per situazioni particolari, quali la perdita di lavoro o l’insorgere di un’invalidità, si può chiedere la sospensione delle rate.
L’Isee del nucleo familiare non deve superare i 30mila euro e il mutuo i 250mila euro; si possono saltare le rate per 18 mesi complessivi, divisi anche in due periodi.
Durante la sospensione il fondo paga gli interessi alle banche, mentre il capitale sarà ripagato dal proprietario della casa allungando la durata del mutuo.
Inoltre, l’Abi, l’associazione delle banche italiane, ha prorogato fino al prossimo 31 luglio l’accordo con le associazioni dei consumatori sulla sospensione della sola quota capitale dei finanziamenti concessi alle famiglie per l’acquisto di un’abitazione o dei crediti al consumo.
Oltre al sostegno nei mutui per l’acquisto, quest’anno sono ancora attivi gli strumenti che possono dare una mano a diventare, nel giro di qualche anno, proprietario di casa a chi oggi non riesce a ottenere un finanziamento dalla banca o non ha risparmi sufficienti per pagare la parte del prezzo non coperta dal mutuo.
Due sono le possibilità.
Si può ricorrere al leasing immobiliare residenziale. Ad esempio, chi ha bisogno di una casa può chiedere a una banca o a una società di leasing di acquistare l’immobile o di farla costruire secondi i propri gusti. La società di leasing diventa proprietaria della casa e la mette a disposizione del cliente, il quale la abita pagando un canone mensile, semestrale o con la periodicità stabilita nel contratto di finanziamento.
Alla fine del periodo di locazione previsto dal contratto, il cliente può acquistare l’alloggio pagando una rata di riscatto, che è superiore a quelle pagate periodicamente per utilizzarlo. Ma l’acquirente conosce il prezzo della casa fin dalla sottoscrizione del contratto di leasing.
La legge di stabilità per il 2016 ha concesso agevolazioni fiscali per le operazioni di leasing immobiliare per contratti relativi alle abitazioni principali. Per incentivare il ricorso a questo strumento, ai futuri acquirenti delle abitazioni con un reddito non superiore a 55mila euro è concessa una detrazione dall’Irpef del 19% sia sui canoni annuii sia su quello finale di riscatto, per tutti i contratti stipulati fino al 2020. Per gli acquirenti con meno di 35 anni gli importi sui quali si applica la detrazione sono di 8milaeuro per i canoni e di 20mila euro per la rata finale; dai 35 anni in poi gli importi si dimezzano.
Chi non riesce a ottenere un mutuo dalla banca può tentare di diventare proprietario di casa anche con il rent to buy (affitto con riscatto) disciplinato dal decreto legge 47/2014. Dal punto di vista sostanziale, il rent to buy è simile al leasing immobiliare residenziale: non si diventa subito proprietari ma dopo un periodo di locazione. A questo strumento si può ricorrere per alloggi sociali da destinare ad abitazione principale. Almeno sette anni di locazione devono trascorrere prima che l’inquilino possa chiedere di acquistare la casa dalla cooperativa o dall’impresa che l’ha costruita o ristrutturata. L’opzione deve essere esercitata entro il decimo anno.
Non è previsto nessun incentivo fiscale per l’acquirente. Ma trattandosi di alloggi sociali, i prezzi dovrebbero essere più bassi di quelli di mercato poiché sono il risultato delle convenzioni che i costruttori sottoscrivono con le amministrazioni comunali sul cui territorio sono localizzati.

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