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Case di cura destinate a persone disabili, Iva agevolata

Iva agevolata al 10% per gli edifici destinati al perseguimento di finalità di interesse collettivo. 

Le disposizioni estendono le agevolazioni Iva previste per i contratti di appalto per la costruzione di immobili cosiddetti Tupini anche a ulteriori edifici destinati a particolari finalità di interesse collettivo. Trattasi, in particolare, degli immobili individuati all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 1094/38, quali «gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili». 

Gli immobili costruiti dovranno avere in concreto tutte le caratteristiche strutturali per rientrare nelle categorie per le quali trova applicazione l’aliquota agevolata (case di cura, ricoveri o strutture similari) e che la struttura dovrà essere gestita al fine di rispettare le finalità sociali cui è destinata. 

Sarà quindi importante che il contratto di appalto rechi indicazioni puntuali in tal senso, onde evitare il pagamento dell’Iva in misura ordinaria. Quest’ultima circostanza si potrebbe verificare, ad esempio, laddove la struttura fosse realizzata con un unico contratto di appalto con corrispettivo unico forfettario.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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