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Cassa integrazione, nuovi casi di utilizzo

Con una serie di deroghe ad hoc, introdotte con diversi provvedimenti (dal decreto urgente sulla città di Genova al decreto fiscale, per arrivare alla legge di Bilancio 2019), sono stati infatti modificati i limiti di accesso alle varie misure di sostegno per le aziende in difficoltà. 


Il 2018 è stato un anno in cui il legislatore ha preso atto che i limiti di durata degli ammortizzatori, fissati in 12, 24 e 36 mesi, rispettivamente, per le crisi, le riorganizzazioni e i contratti di solidarietà non sono risultati sufficienti a sostenere le imprese, poiché la crisi economica ancora non è alle spalle.  

Editoria – Il primo settore in ordine di tempo a essere stato coinvolto da una modifica delle regole è quello dell’editoria, che ha conosciuto una doppia crisi, quella economica e quella di prodotto: l’articolo 1 del Dlgs 69/2017 ha stabilito che i limiti stabiliti dalla riforma per l’applicazione degli ammortizzatori non decorrono dal 24 settembre 2015, come per la generalità delle imprese, ma solo a partire dal 1° gennaio 2018. 


Aree di crisi industriale – La legge di Bilancio 2019, approvata negli ultimi giorni dell’anno scorso (legge 145/2018, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 302 del 31 dicembre 2018, supplemento ordinario n. 62) ha riservato una particolare attenzione alle imprese e ai lavoratori che operano nella aree di crisi industriale complessa (le zone interessate, regione per regione, sono reperibili sul sito del ministero dello Sviluppo economico). In questi casi è concesso il trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di 12 mesi, in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione Naspi. Nelle stesse aree, godono di un trattamento di mobilità in deroga per 12 mesi anche i lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018. Un ulteriore intervento è stato previsto per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, a condizione che i lavoratori, al 31 dicembre 2016, risultassero beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga: in questo caso è possibile concedere un trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi. Ai lavoratori dell’Ilva, fino al 2019, allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi, è possibile concedere il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.


Aree strategiche nelle Regioni – Una ulteriore deroga è stata prevista per le imprese con rilevanza economica strategica a livello regionale con programmi di crisi o di riorganizzazione ancora non terminati: per il 2019 e nei limiti delle risorse disponibili, possono essere concessi ulteriori 12 mesi di Cigs per continuare la riorganizzazione complessa, ovvero ulteriori sei mesi in caso sia ancora presente una crisi complessa. Indipendentemente dal requisito di azienda strategica, le aziende che hanno esaurito il contatore del contratto di solidarietà nell’unità produttiva, nel 2019 e nei limiti delle risorse disponibili, possono richiedere la proroga del contratto di solidarietà fino a 12 mesi, purché siano avviate azioni di politiche attive con le Regioni.


Aree colpite dal terremoto – Per le imprese con organico superiore a 400 unità lavorative, situate nei comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016, purché compresi in un’area di crisi industriale complessa, solo per il 2019 è concesso un intervento di Cigs, esclusivamente con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi.


Cigs anche per cessazione – Infine, un trattamento di Cigs speciale è previsto, alternativamente, per le aziende che abbiano cessato o cessino l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività; per le aziende con programmi di reindustrializzazione; per le aziende con programmi di politiche attive avviati con la Regione. In questi casi può essere concesso per gli anni 2019 e 2020, sino a un massimo di 12 mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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