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Cassa straordinaria per cessazione di attività

Per il biennio 2019-2020 sarà reintrodotta la cassa integrazione straordinaria (Cigs) per le imprese che cessano l’attività.
La cassa potrà avere una durata fino a un massimo di 12 mesi complessivi e la sua concessione avverrà in deroga ai limiti di durata (totale e singola) previsti dal Dlgs 148/2015.
Per richiedere il trattamento è necessario che venga sottoscritto un accordo in sede governativa al ministero del Lavoro con la presenza del Mise e della Regione interessata. L’intesa potrà essere firmata a far tempo dall’entrata in vigore del decreto. Inoltre, devono sussistere concrete possibilità di prossima cessione dell’azienda, con conseguente riassorbimento del personale, o di reindustrializzazione del sito produttivo. Il trattamento potrà essere concesso laddove, in luogo delle condizioni descritte, la Regione abbia promosso e attivato specifici percorsi di politiche attive.
Riguardo ai profili connessi alle prospettive di rapida cessione dell’azienda e di salvaguardia dei livelli occupazionali, sono richiamate le indicazioni contenute nel Dm 95075 del 25 marzo 2016 già noto in quanto regolamenta un’altra misura transitoria (articolo 21, comma 4, del Dlgs 148/2015) e cioè la proroga della cassa nei casi in cui, al termine della Cigs per crisi, sia disposta la cessazione dell’attività in quanto l’impresa non è in grado di portare a termine il programma e il piano di risanamento contenuti nell’istanza.
La concessione di quest’ultimo tipo di intervento, possibile nel triennio 2016-2018, prevede un decalage della durata (rispettivamente 12, 9 e 6 mesi in relazione all’anno di cessazione) e il rispetto dei limiti finanziari di stanziamento (50 milioni di euro per ciascuno dei tre anni). La nuova Cigs per cessazione sarà finanziata con la parte dei 150 milioni non utilizzati nel 2016-2018.
Con riferimento alle procedure amministrative, l’impianto generale della Cigs ripone particolare attenzione ai contenuti dei programmi che le imprese, in relazione alle singole causali, devono presentare.
L’intervento per riorganizzazione aziendale è possibile quando sia presente un piano finalizzato a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva. Il programma, oltre a contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di formazione che l’azienda intende adottare, deve perseguire l’obiettivo di realizzare un consistente recupero occupazionale. Nei casi di ricorso alla Cigs per crisi aziendale, nel programma l’impresa deve fornire un realistico piano di risanamento che descriva dettagliatamente le modalità con cui intende intervenire per eliminare le cause che hanno determinato (e che determinano) il perdurare del disallineamento produttivo e finanziario. Inoltre, devono essere illustrate le concrete misure che permettano all’azienda di restare sul mercato e di mantenere i livelli occupazionali.
La domanda di concessione deve essere trasmessa al ministero del Lavoro, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o da quella di stipula dell’accordo collettivo aziendale. In caso di tardivo invio dell’istanza il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda. Qualora dall’omesso o tardivo inoltro della domanda derivi, a danno dei lavoratori, la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondergli una somma pari all’integrazione salariale non percepita. L’intervento straordinario non può essere richiesto per le unità produttive oggetto, negli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, di intervento ordinario.
Le imprese sono gravate da un doppio onere: una contribuzione ordinaria mensile – nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile (di cui 0,60% a carico azienda e 0,30% a carico del lavoratore) e un contributo addizionale. Quest’ultimo è unificato per Cigo e Cigs, e rimodulato secondo il criterio “chi più usa, più paga”. In alcuni casi, il contributo addizionale non è dovuto.
 
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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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