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Certificati bianchi, documenti liberi

Per i condomìni l’ordinanza del Consiglio di Stato pubblicata il 16 novembre 2018 è un primo importante passo per capire quali parametri deve applicare il Gse nelle verifiche sulla documentazione degli interventi di efficienza energetica, aventi criteri di calcolo per il rilascio dei certificati bianchi di tipo “standardizzato”.
L’ordinanza ha confermato in sede cautelare la sentenza di primo grado 7558/2018 del Tar Lazio e ha chiarito che gli operatori dovranno rispondere dei documenti richiesti «per quanto nella loro disponibilità», lasciando quindi alla loro «valutazione di opportunità la scelta in ordine ai documenti e/o elementi da allegare, ferma restando la competenza del Gse di valutarli ex post», purché pur sempre «in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati».
Questo, in soldoni, è una boccata di trasparenza nel mare oscuro dei certificati bianchi, che vengono rilasciati in base ai progetti presentati dalle società che effettuano gli interventi e che vengono valutati dal Gse.
L’ordinanza rappresenta quindi un punto fermo importante sulle certezze che avranno i condomìni sulla bontà dei servizi proposti dagli operatori, dato che dal riconoscimento dei certificati bianchi dipende poi la possibilità di cederli sul mercato (attualmente un certificato bianco, dopo il Dm dello Sviluppo del 10maggio 2018, vale al massimo 250 euro) e corrisponde a una Tep (tonnellata di petrolio equivalente) risparmiata.
 
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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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