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Cessazione attività commerciale, istruzioni Inps per l'indennizzo

La legge di bilancio per il 2019 ha ripristinato, dal 1° gennaio 2019, il vecchio indennizzo erogato ai titolari o coadiutori di attività commerciale a fronte della cessazione definitiva dell’attività.

Destinatari del beneficio sono i soli iscritti alla Gestione Inps dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali che esercitano, quali titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa o su aree pubbliche (esclusi i commercianti all’ingrosso), anche di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nonché agenti e rappresentanti di commercio (esclusi i loro coadiutori). Sono escluse alcune peculiari forme di commercio quali la vendita per corrispondenza o via televisione, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso ospedali, circoli privati ecc. 

Il beneficio deve essere richiesto con riferimento all’ultima attività commerciale cronologicamente cessata e viene erogato condizionatamente alla cessazione definitiva, dal 1 gennaio 2019, dell’attività commerciale e conseguente riconsegna al Comune dell’autorizzazione amministrativa nonché cancellazione dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la CCIAA. Il coadiutore può beneficiare dell’indennizzo solo se ha cessato l’attività in concomitanza e per effetto della cessazione definitiva dell’attività esercitata dal titolare.

Ulteriori requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda sono una età superiore a 62 anni per gli uomini e 57 anni per le donne nonché la iscrizione, per almeno un quinquennio anche non continuativo, nella apposita gestione commercianti.

L’indennizzo è pari al trattamento pensionistico minimo (circa 519 euro al mese per il corrente anno) e viene erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia, subordinatamente alle risorse presenti nello specifico Fondo. 

Spetta, in presenza di tutte le condizioni di legge, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. In ipotesi di cancellazione intervenuta successivamente alla domanda, il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo all’avvenuta cancellazione. 

L’indennizzo è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa (a pena di decadenza del beneficio) è non può essere corrisposto ove il richiedente, al momento della domanda, percepisca un qualsiasi trattamento pensionistico di vecchiaia da qualsiasi fondo erogato (è invece compatibile con altri trattamenti pensionistici diretti, non di vecchiaia). Il periodo di godimento è utile ai soli fini del conseguimento del diritto alla pensione, non alla sua misura. Infine, non costituisce causa di incompatibilità la circostanza che il soggetto richiedente la prestazione rivesta la qualifica di “socio accomandante” di una società in accomandita semplice.

L’indennizzo in questione si ritiene inquadrabile tra i proventi sostitutivi del reddito, e, in particolare, sostitutivo del trattamento pensionistico. Pertanto, è tassato con le stesse modalità con le quali sono tassate le altre pensioni.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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