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Cessioni intra-Ue 2020

Con un Regolamento Ue (n. 2018/1912/Ue), le cui disposizioni si applicheranno dall’1.1.2020, viene affrontato a livello normativo la delicata problematica del regime delle prove nel trasferimento dei beni nell’ambito delle cessioni intraUe, ai fini dell’applicazione dell’esenzione (non imponibilità) ai fini Iva.

L’assenza di regole certe – sia a livello unionale che nell’ordinamento nazionale (perlomeno in Italia) – aveva creato non poche difficoltà tra gli operatori.

Ai sensi dell’art. 41, co. 1, lett. a), D.L. 331/1993, costituiscono cessioni non imponibili (l’assoggettamento ad imposta avviene nel Paese di destinazione della merce attraverso il meccanismo del reverse charge) quelle a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell’Ue dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi Iva. Pertanto, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria (ma anche per rispettare i requisiti richiesti per l’ottenimento dei rimborsi d’imposta), con conseguente emissione di fattura esente (non imponibile Iva), devono sussistere congiuntamente i requisiti riportati in tabella.

Requisiti per l’esenzione delle cessioni intra-Ue

1)Onerosità dell’operazione
2)Acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni (diritto di disporne come fosse proprietario, secondo la norma unionale)
3)Status di operatore economico (soggetto passivo identificato nella Ue) del cedente nazionale e del cessionario comunitario e, almeno dall’ 1.1.2020, relativa iscrizione al VIES (VAT Information Exchange System)1
4)Effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro dell’Ue2, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto

La legge italiana non contiene una specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo per provare l’avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato comunitario. I problemi maggiori si riscontrano nelle vendite regolate dalla clausola di resa «ex works» (franco fabbrica) nella quale è il cessionario che organizza e paga il trasporto dei beni dal cedente alla destinazione indicata dal cessionario.

Con il Reg. Ue 4.12.2018, n. 2018/1912/Ue il legislatore unionale interviene per (tentare di) risolvere le problematiche derivanti dall’assenza di precise disposizioni che provano l’avvenuto trasferimento dei beni tra diversi Paesi Ue, presupposto indispensabile per applicare l’esenzione Iva all’operazione.

Considerata la specificità della materia, si è ritenuto di agire sulle norme di carattere esecutivo, introducendo nel Reg. Ue 15.3.2011, n. 2011/282/Ue il nuovo art. 45-bis, il quale individua «due presunzioni refutabili» che individuano altrettanti casi in cui i beni dovrebbero essere considerati spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro di cessione.

In base alla nuova disposizione, è possibile presumere che i beni siano stati spediti o trasportati in altro Stato membro al ricorrere di una delle due casistiche indicate in tabella.

Quando la prova del trasferimento si considera fornita

Esecuzione del trasportoElementi di prova
          Trasporto eseguito dal cedente (o da terzi per suo conto)Il cedente certifica il trasferimento dei beni, eseguito direttamente o da un terzo per suo conto e, alternativamente: è in possesso di almeno due elementi di prova – non contraddittori – rilasciati da due parti diverse indipendenti tra loro, dal cedente e dal cessionario, contenute nell’apposita elencazione di cui al terzo paragrafo, lett. a) della norma, ossia:i) documenti relativi al trasporto/spedizione, quali documento o lettera Cmr firmata dal destinatario;ii) polizza di carico;iii) fattura di trasporto aereo (Air way bill, in sigla Awb, che rappresenta la lettera di vettura aerea);iv) fattura dello spedizioniere).oppureè in possesso di uno degli elementi di prova a fianco elencati, in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi probatori non contraddittori e provenienti da due parti parimenti indipendenti, contenuti nell’elencazione di cui al terzo paragrafo, lett. b) ossia:i) polizza assicurativa della spedizione/trasporto dei beni o documenti bancari del pagamento del trasporto/spedizione;ii) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. notaio) che confermino l’arrivo a destino dei beni;iii) ricevuta di un depositario nello Stato di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato.
     Trasporto eseguito dal cessionario (o da terzi per suo conto; es. utilizzo della clausola ex works)Il cedente è in possesso di una dettagliata dichiarazione scritta del cessionario – da rilasciare entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione8 – che attesti il trasferimento dei beni (eseguito direttamente dal cessionario o da un terzo per suo conto) nello Stato di destinazione. Gli elementi che devono risultare da tale dichiarazione sono:- data di rilascio;- nome e indirizzo dell’acquirente;- quantità e qualità dei beni;- data e luogo di arrivo dei beni;- identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente;- in caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto.Inoltre, deve essere in possesso dei documenti indicati nell’ipotesi precedente(quella relativa al trasporto eseguito dal cedente) nelle possibili combinazioni indicate.

La norma introduce una presunzione a favore dell’operatore economico secondo cui con il possesso della documentazione (precisamente) elencata ha assolto l’onere probatorio della consegna della merce in altro Paese Ue. 

Si noti però che le presunzioni indicate sono refutabili, ossia possono essere respinte/confutate, in sede di controllo, dall’Amministrazione fiscale. In questo modo le incertezze che la norma voleva eliminare si ripropongono in tutto e per tutto. D’altro lato il rifiuto della validità della documentazione dovrà essere possibile solo in presenza di indizi di frode, con l’effetto che il contribuente dovrà sempre essere in grado di dimostrare di aver agito con diligenza e in buona fede, adottando tutte le misure ragionevoli in suo potere per escludere il proprio coinvolgimento in una condotta fraudolenta.


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