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Chiarimenti per l'impiego di lavoratori a contatto con minori

Chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli artt.600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undieces del codice penale e l’assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempia a tale obbligo è soggetto a una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra € 10.000,00 e € 15.000,00.
L’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro: pertanto tale obbligo non grava su enti e associazioni di volontariato quando intendano avvalersi dell’opera di volontari, poiché esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.
I tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale saranno pari a qualche giorno dalla data della richiesta.

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