I ciclofattorini hanno il diritto a essere pagati sulla base della retribuzione prevista per il contratto collettivo di lavoro della logistica trasporto merci.
La Corte, «accerta e dichiara ex articolo 2 del Dlgs 81/2015 il diritto degli appellanti a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione alla attività lavorativa da loro effettivamente prestata in favore dell’appellata sulla base della retribuzione, diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del V livello Ccnl logistica trasporto merci, dedotto quanto percepito».
Tuttavia, non c’è riqualificazione del rapporto di lavoro. Anche a rapporti non subordinati si applica la disciplina del lavoro subordinato se ricorrono determinate condizioni.
Secondo il Dlgs 81/2015 “l’equiparazione” scatta a fronte di rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni «esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».
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