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Codice della crisi, anche Inps e Entrate sentinelle sui primi sintomi dell’insolvenza

Con il decreto legislativo contenente il Codice della crisi viene introdotto l’istituto delle misure d’allerta. 

Finalizzato a intercettare tempestivamente le situazioni di crisi o d’insolvenza delle imprese per impedire che esse diventino gravi dissesti con conseguente pregiudizio delle possibilità di un apprezzabile soddisfacimento dei creditori, ma anche per impedire che imprese in stato d’insolvenza, continuando a operare per anni senza pagare una parte dei costi, a cominciare dai debiti verso erario ed enti previdenziali, alterino profondamente le regole della concorrenza.


La disciplina è incentrata sull’obbligo di segnalazione delle situazioni di crisi e di eventuale insolvenza da parte degli organi di controllo interni delle società e da parte dei creditori pubblici qualificati (Entrate e Inps) a un apposito organismo (Ocri) costituito presso la Camera di commercio.


Asse portante è quello del controllo interno. Gli amministratori hanno l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo alla rilevazione tempestiva della crisi e gli organi di controllo hanno l’obbligo a loro volta di verificare continuamente tale adeguatezza e se sussiste l’equilibrio economico finanziario e di segnalare agli amministratori gli indizi di crisi rilevati. Gli indici di crisi saranno elaborati entro il giugno 2020, quando il sistema andrà a pieno regime, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nella prospettiva d’individuare le imprese che non sono in grado di pagare regolarmente i debiti per almeno sei mesi o di assicurare in tale arco temporale la continuità aziendale. Quando gli amministratori ricevono la formale segnalazione dei sindaci devono indicare entro 30 giorni le soluzioni che intendono adottare e attuarle nel termine di ulteriori 60 giorni. Se questo non accade i sindaci devono procedere alla segnalazione della situazione di crisi all’ Ocri. L’avvenuta segnalazione libera i sindaci da responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli delle successive condotte degli amministratori.


Entrate e Inps devono procedere, a pena di perdita del privilegio, alla segnalazione prima agli amministratori o all’imprenditore individuale e poi, in caso d’inerzia, all’Ocri rispettivamente quando il debito relativo all’Iva risultante dalle liquidazioni periodiche supera il 30% del volume d’affari dell’ultimo trimestre e quando vi è un ritardo di sei mesi di contributi previdenziali per un ammontare pari alla metà di quelli maturati nell’anno precedente. L’obbligo di segnalazione scatta invece per l’Agente della riscossione quando i crediti affidati, autodichiarati dall’impresa o accertati, superano un milione di euro. 


Ricevuta la segnalazione, il referente dell’Ocri presso la Camera di commercio nomina tre esperti, indicati dal presidente del Tribunale delle imprese, dal presidente della Camera di commercio e dalle associazioni di categoria, i quali entro 15 giorni devono acquisire informazioni e procedere all’audizione degli amministratori e dei sindaci o dell’imprenditore individuale. Il collegio verifica che effettivamente sussista una situazione di crisi e in tal caso individua insieme ai rappresentanti dell’impresa le misure necessarie concedendo un termine per la loro attuazione. Su istanza di chi rappresenta l’impresa può essere aperto un tavolo di trattativa con i creditori, della durata di 3 mesi prorogabile per altri 3 mesi, per pervenire a un accordo stragiudiziale scritto con gli stessi effetti di un piano di risanamento attestato. Nel corso di questo procedimento possono essere richieste al Tribunale delle imprese misure protettive come il divieto o il congelamento temporaneo di azioni esecutive. Se l’accordo con i creditori non è raggiunto nel termine, il collegio degli esperti invita l’impresa a presentare domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi, ossia domanda di omologa di accordo di ristrutturazione o proposta di concordato preventivo o domanda in proprio di apertura della liquidazione giudiziale.  


Se gli amministratori o l’imprenditore convocati non si presentano davanti all’Ocri o se non danno attuazione nel termine alle misure individuate o, nel caso di mancato accordo con i creditori, non viene chiesto l’accesso a una procedura di regolazione della crisi, il collegio accerta se esiste una situazione di evidente insolvenza e in tal caso si procede alla segnalazione al pm il quale, se la ritiene fondata, deve chiedere l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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