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Collaborazioni degli intermediari assicurativi

L ‘Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici ha posto all’attenzione del Ministero la problematica circa l’operatività nei confronti delle collaborazioni avviate proprio dalle imprese di assicurazione con i produttori ed intermediari assicurativi per lo svolgimento delle attività, denominato Codice delle Assicurazioni Private.
La problematica posta non è di poco conto, considerato che le imprese assicuratrici si avvalgono nella quasi totalità dei casi dell’operato di questi intermediari, il cui modus operandi è, peraltro, dettagliatamente disciplinato dallo stesso citato codice delle assicurazioni, che ne disciplina modalità di accesso alla professione e di esercizio nei rapporti con gli assicurati e con le stesse imprese assicuratrici.
Spazzati via, oltre che i tanto discussi contratti a progetto, anche altre forme di para subordinazione, quali le mini.co.co.co. ma anche le collaborazioni coordinate e continuative per le quali non era necessaria l’esistenza di un progetto.
Sottolineando, in ogni caso, che la prestazione debba, nello stesso tempo, rivestire i caratteri della continuità e della personalità, l’interpello sembra focalizzarsi proprio sul concetto di etero-organizzazione, individuabile ogni qualvolta, il collaboratore non abbia spazio per determinare in modo autonomo e neppure per concordare con il suo committente tempi e luoghi della prestazione, che, al contrario, sono imposti da quest’ultimo, atteso che, come recita l’interpello stesso, il collaboratore ne è tenuto al rispetto.
Ciò chiarito, per fornire una risposta al quesito po- sto, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva sposta la propria attenzione sugli elementi caratteristici della prestazione, di norma, resa dagli intermediari assicurativi.
Appare evidente come, difettando uno dei requisiti tipici dell’etero-organizzazione, rappresentato dalla determinazione dei tempi di lavoro, non vi sia spazio alcuno per l’applicazione del comma 1 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015. Peraltro, a ben vedere, nella prassi l’opera degli intermediari assicurativi, proprio per la sua natura commerciale, difficilmente si colloca all’interno di un luogo preciso e definito dal committente-impresa di assicurazione, consistendo piuttosto in una pluralità di luoghi, autonomamente scelti dal collaboratore e rappresentati dalle abitazioni dei potenziali clienti.
Difetterebbe, in questo caso, anche l’indice sintomatico della etero-organizzazione previsto dalla norma in esame.
Un’ulteriore conferma, quindi, ove ve ne fosse bisogno, dell’inapplicabilità del comma 1 dell’articolo 2 ai casi di intermediazione assicurativa.

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