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Coltivatori diretti, esenzione IMU

La legge di Bilancio riscrive la disciplina dei tributi locali prevedendo l’unificazione di Imu e Tasi; la Tari resta, invece, soggetta ad una autonoma disciplina. 

Con riferimento ai terreni agricoli vieni anzitutto precisato che sono tali quelli iscritti in catasto, a qualsiasi uso destinato, compresi quelli non coltivati. Non si fa, quindi, più riferimento alla definizione contenuta nel Dlgs 504/92 secondo cui per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’articolo 2135 del Codice civile. 

L’aliquota base per i terreni agricoli è fissata in misura pari allo 0,76% ma è facoltà dei Comuni aumentarla fino all’1,06% o azzerarla. Confermate poi le attuali esenzioni da imposizione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap, comprese le società agricole, per i terreni ubicati nei comuni montani di cui alla circolare 9/1993, per quelli ubicati nelle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà indivisa e inusucapibile.

Confermata anche la agevolazione secondo cui si considerano non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui al Dlgs 99/2004, comprese le società agricole. Si noti che il testo di legge prevede l’applicazione delle agevolazioni con riferimento alle società agricole “di cui all’articolo 1, comma 3» del Dlgs 99/04 e non invece a quelle di cui all’articolo 2 del medesimo decreto. Ne consegue che per fruire delle agevolazioni è sufficiente che la società svolga esclusivamente le attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile e che sia in possesso della qualifica di Iap; non è, invece, necessario che la società abbia nella denominazione sociale l’indicazione “società agricola” in quanto tale requisito è contenuto nell’articolo 2.

Per gli immobili rurali strumentali viene, invece, prevista l’applicazione dell’imposta con aliquota base dello 0,1% con possibilità per i Comuni di azzerarla. Si ricorda che ad oggi, questi fabbricati sono esenti da Imu in base a quanto disposto dal comma 704 della legge 147/2013 (comma di cui è prevista l’abrogazione) mentre sono soggetti a Tasi con aliquota massima dell’1 per mille. 

Per l’identificazione degli immobili che possono essere definiti rurali strumentali si deve sempre far riferimento all’articolo 9, comma 3bis del decreto legge 557/93; sono, quindi, gli immobili destinati allo svolgimento di una delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile e che siano accatastati in categoria D/10 o, se di altra categoria, che abbiano l’annotazione di ruralità.


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