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Compensazioni, orizzontali solo dopo la dichiarazione

Compensazione dei crediti di ammontare superiore a 5mila euro solo dopo la presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. 

La novità ha lo scopo di contrastare le indebite compensazioni dei crediti, anche mediante l’introduzione di una specifica sanzione.

Le nuove disposizioni si applicano ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive sui redditi e all’Irap, maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019; pertanto, a differenza di quanto accadeva fino al 2019, i crediti relativi all’anno precedente non potranno più essere utilizzati, indistintamente, dal 1° gennaio ma si dovranno distinguere due casi:

  • Il primo è quello dei crediti di ammontare inferiore a 5mila euro i quali sono liberamente utilizzabili anche senza che sia presentata la dichiarazione (quindi, nulla cambia rispetto alle regole vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto fiscale).
    • Il secondo caso, invece, riguarda i crediti di ammontare superiore a euro 5mila euro per il cui utilizzo si dovrà attendere il decimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da cui il credito emerge. Ciò significa che si dovrà attendere almeno il mese di maggio (ovvero il momento a decorrere dal quale è possibile presentare la dichiarazione), ma è probabile che il tempo si allunghi. Si ricorda che, a regime, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello di riferimento. 

La legge di conversione al decreto conferma anche l’estensione ai soggetti non titolari di partita Iva dell’obbligo di avvalersi dei canali telematici dell’agenzia delle Entrate per il pagamento delle deleghe mediante compensazione.

Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto fiscale interviene sul comma 49-bis eliminando il riferimento ai soggetti titolari di partita Iva e, di fatto, estendendo l’obbligo a chiunque si avvalga della compensazione articolo 17. L’obbligo di utilizzo dei canali telematici è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro). Questi crediti erano esclusi dalla precedente formulazione del comma 49-bis; secondo la relazione illustrativa, questa misura consente di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l’esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi e, eventualmente, di scartare le deleghe di pagamento in caso di utilizzi non regolari. 

Si ricorda che l’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 riguarda la compensazione “orizzontale” ovvero quella tra crediti e debiti di diversa natura (ad esempio Iva con Irpef o Ires con Irap). La compensazione “verticale”, cioè tra crediti della stessa natura, resta esclusa da queste previsioni. Il contribuente che, ad esempio, decide di compensare un debito Irpef con un credito Irpef potrà continuare a farlo liberamente, senza soggiacere alle regole prima viste.


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