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Compensazioni, tutela anticipata o differita contro il blocco

A decorrere dal 29 ottobre, le compensazioni che transitano dal modello F24 potranno essere sospese per controlli dall’agenzia delle Entrate ed eventualmente rigettate, per motivi di cautela fiscale.
Con il provvedimento direttoriale 195385/2018 sono stati stabiliti dei criteri di selezione dei modelli da controllare che potrebbero interessare, in pratica, la totalità dei pagamenti. Va al riguardo ricordato che il contribuente è raggiunto prima da una comunicazione di avvio dei controlli e poi, entro 30 giorni, in caso di controlli con esito negativo, dal rigetto del pagamento eseguito con la compensazione.
Si segnala che non sempre si potrà porre rimedio allo scarto del modello F24 attraverso il ravvedimento. È il caso dei pagamenti che determinano il perfezionamento di opzioni, come quelli relativi alla rivalutazione di quote e terreni. In casi come questi, il mancato versamento nei termini dell’importo dovuto impedisce l’accesso al regime agevolato e non è regolarizzabile in ritardo. Si pensi, ancora, al pagamento delle rate di un accertamento con adesione. Se non si versa una delle rate entro il termine di quella successiva, l’intero importo è iscritto a ruolo con una maggiorazione del 45% del tributo residuo. Anche in questo caso non è possibile rimediare con il ravvedimento.
Questo pone dunque un problema di tutela del contribuente che si ritenga penalizzato dal rigetto. Una possibilità può essere quella di conservare la documentazione relativa alla trasmissione del modello F24 e, ritenendo comunque valida la compensazione proposta, attendere il successivo provvedimento sanzionatorio dell’Agenzia, contro il quale proporre ricorso (tutela differita). Il provvedimento potrebbe essere un avviso bonario di irregolarità o un avviso di recupero del credito o ancora l’atto con cui l’amministrazione finanziaria disconosce l’accesso al regime agevolato. Non può tuttavia escludersi la possibilità che la comunicazione di rigetto del modello F24 sia già impugnabile, in quanto immediatamente lesiva della posizione del contribuente (tutela anticipata).
A riguardo, potrebbero richiamarsi i principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, in materia di estratto di ruolo. È stato in quella sede osservato che il contribuente che si ritiene leso dal comportamento del Fisco non deve per forza attendere la notifica di un atto tipizzato per muovere contestazioni. Deve, infatti, considerarsi ammissibile la tutela facoltativa anticipata nei confronti di un provvedimento di cui l’interessato sia comunque venuto a conoscenza anche in assenza di una notifica. Si ritiene dunque che non possa essere negato il diritto del soggetto passivo di proporre ricorso già entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto della compensazione. Laddove il diniego di pagamento sia seguito da un atto tipizzato (avviso bonario, eccetera), quest’ultimo dovrà essere impugnato, con conseguente cessazione della materia del contendere del procedimento avverso il diniego medesimo.
 
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