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Compensi agli atleti, aumentano i limiti

I compensi, i premi, i rimborsi spese e le indennità di trasferta, corrisposti dalle società sportive agli sportivi dilettanti, dal 1° gennaio 2018 in avanti, sono detassati fino a 10mila euro. Il precedente limite era di 7.500 euro.
La novità è prevista dall’articolo 1, comma 367, dell’ultima legge di Bilancio (articolo 69, comma 2, del Tuir).
Sono in ogni caso esclusi dalla tassazione – quindi non intaccano il limite di 10mila euro – i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio, al trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Il superamento della soglia di 10mila euro deve essere verificato facendo riferimento all’ammontare complessivo dei compensi percepiti nell’anno dall’atleta anche se corrisposti da società sportive diverse.
L’articolo 25 della legge 133/1999 dispone che «la ritenuta è a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo».
Con la soglia di 7.500 euro, la ritenuta a titolo d’imposta si applicava fino a 28.158 euro (frutto della somma tra l’area detassata e 20.658,28 euro, cioè i vecchi 40 milioni di lire). Con la soglia a 10mila euro, invece, la ritenuta a titolo di imposta dovrebbe applicarsi fino a 30.658 euro.
L’aliquota della ritenuta sarà corrispondente a quella relativa al primo scaglione di reddito del 23% (articolo 11 del Tuir). Tale aliquota deve essere poi maggiorata con l’applicazione delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
A seguito della modifica normativa, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, i compensi eccedenti il nuovo importo di 30.658 euro dovranno essere assoggettati a ritenuta a titolo di acconto. In questo caso i compensi percepiti si cumulano con gli eventuali e ulteriori redditi conseguiti dallo sportivo dilettante. Anche in questo caso la percentuale della ritenuta corrisponde a quella equivalente al primo scaglione di reddito, ed è quindi pari al 23 per cento.

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