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Comunicazione annuale somministrazione 2018

Entro il 31 gennaio 2018, le Aziende che, nel corso dell’anno 2017, hanno instaurato contratti con le agenzie di somministrazione di lavoro , devono effettuare la consueta comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, alle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL provinciali in base alla rispettiva categoria.
La comunicazione deve essere riferita ai contratti di somministrazione stipulati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e deve obbligatoriamente contenere:
o il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
o la durata dei contratti di somministrazione;
o il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati;
o il periodo di riferimento è l’anno 2017 e la comunicazione non dovrà prevedere il nome del lavoratore somministrato, ma solo il dato numerico.
E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 e 1.250,00 euro:
o sia in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei contratti;
o sia in caso di non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione.
La responsabilità dell’obbligo di comunicazione è a carico dell’Azienda utilizzatrice che puo avvalersi di un proprio intermediario o consulente.
In conclusione, va ricordato che i lavoratori somministrati devono essere registrati nel LUL (Libro Unico del Lavoro) all’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore.

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