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Comunicazione dei dati delle fatture

L’art. 4, D.L. 22.10.2016, n. 193 ha previsto l’introduzione di un nuovo obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute dai soggetti passivi dell’Iva.
La nuova comunicazione «spesometro» prevede l’obbligo per i soggetti passivi dell’Iva di trasmettere i dati delle fatture emesse o ricevute non più annualmente ma, a regime, una volta ogni 3 mesi.
Ai fini di agevolare l’avvio del nuovo adempimento, solo per il periodo d’imposta 2017 è stato previsto un termine di presentazione semestrale.
Sono tenuti alla comunicazione i soggetti individuati dall’art. 17, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, quali coloro che «effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili», ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del medesimo D.P.R. 633/1972.
I produttori agricoli in regime di esonero sono esclusi se operanti in zone definite «montane», quali i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale e facenti parte di comprensori di bonifica montana.
Risultano, ulteriormente, esclusi dalla comunicazione:
• le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, L. 31.12.2009, n. 196, e le Amministrazioni autonome, in quanto obbligate all’invio delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’art. 1, L. 24.12.2007, n. 244;
• i soggetti in regime forfetario di cui all’art. 1, co. 54–89, L. 23.12.2014, n. 190;
• i soggetti in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti «minimi»).
Devono essere inserite nella comunicazione le seguenti operazioni Iva:
• escluse;
• non soggette;
• non imponibili;
• esenti;
• soggette a regime del margine – Iva non esposta in fattura;
• soggette a inversione contabile – reverse charge;
• soggette a modalità speciali di determinazione – assolvimento dell’Iva.
Sono escluse dalla comunicazione le operazioni trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’art. 1, co. 211, L. 244/2007, e memorizzate dall’Agenzia delle Entrate.
Nell’ipotesi in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente è tenuto ad inviare i dati relativi a tali fatture.
I soggetti obbligati devono trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Per l’anno 2017, le scadenze di presentazione delle Comunicazioni dei dati sono le seguenti:
• 18 settembre, per i primi due trimestri;
• 28 febbraio, per il terzo ed il quarto trimestre.
Nel caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è applicabile una sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

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