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Comunicazione delle operazioni black list

L’art. 1, co. 1, D.L. 25.3.2010, n. 40, conv. con modif. dalla L. 22.5.2010, n. 73 , stabilisce l’obbligo di comunicare le operazioni effettuate con soggetti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata. La frequenza dell’adempimento, originariamente mensile o trimestrale, è divenuta annuale per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 21, D.Lgs. 21.11.2014, n. 175: tale provvedimento ha, inoltre, modificato il limite per l’esonero dalla comunicazione, fissato in € 10.000 per ammontare complessivo annuo, e non più € 500 per singola operazione.
La novità normativa è entrata in vigore il 13.12.2014, con riguardo a tutte le operazioni effettuate nell’anno solare 2014, salvo che ricorra il predetto caso di esonero: l’Agenzia delle Entrate ha, tuttavia, consentito di completare il periodo d’imposta 2014 in base alle regole previgenti, presentando il modello per i restanti mesi (novembre e dicembre) o per l’ultimo trimestre.
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