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Con la dichiarazione Iva detraibili le fatture in ritardo

Con la dichiarazione Iva annuale 2019, relativa al 2018, è ancora possibile detrarre l’Iva delle fatture passive del 2016, per operazioni effettuate nel 2016, anche se ricevute successivamente a tale data. 

Via libera anche allo scomputo dell’Iva delle fatture relative a operazioni passive effettuate nel 2017 o nel 2018, con Iva esigibile nel 2017 o 2018 e ricevute dal cessionario o dal committente nel 2018, ma non registrate da quest’ultimo nel 2018, ad esempio, per una dimenticanza.


A differenza delle liquidazioni mensili o trimestrali «infrannuali» (cioè non a cavallo d’anno), nelle quali dal 24 ottobre 2018 è possibile detrarre l’Iva nel mese (o trimestre) di esigibilità anche per le fatture ricevute dal cessionario o committente entro il 15 del mese successivo (15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento), nell’ultima liquidazione del 2018 non è possibile detrarre l’Iva delle fatture per operazioni effettuate nel 2018, se sono state ricevute nel 2019. L’Iva di queste fatture del 2018, ma ricevute nel 2019, comunque, può essere detratta «a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese» di ricezione (nel 2019). 


Per le fatture di operazioni passive effettuate nel 2017 o 2018, con Iva esigibile nel 2017 o 2018 e ricevute nel 2018, ma non registrate nel 2018 (ad esempio, per una dimenticanza), l’unico metodo per detrarre ancora la relativa Iva è la loro registrazione nel 2019 in un “apposito sezionale” del «registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative al 2019, concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2018», il cui invio scade il 30 aprile 2019.

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