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Congedo di maternità, fruibile interamente dopo il parto

La legge di bilancio ha introdotto la possibilità per la lavoratrice dipendente di scegliere di fruire integralmente dei cinque mesi di astensione obbligatoria di maternità a decorrere dal giorno successivo al parto.


La possibilità di derogare alla fruizione classica del congedo (due mesi prima del parto e tre mesi dopo) non è una novità, in quanto già l’articolo 20 del Dlgs 151/2001, attraverso l’istituto della flessibilità, prevede la facoltà per la donna in buona salute di differire al massimo di un mese l’inizio del periodo di astensione, riducendo così a un mese il congedo ante partum ed elevando a quattro mesi il congedo post partum.


La previsione contenuta nella legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 485), di fatto rimuove quell’unico mese del congedo pre-parto, con la conseguenza che tutto il congedo obbligatorio diventa post-partum e quindi pari a complessivi cinque mesi.


Tale modalità viene descritta dalla legge come alternativa a quella di cui al comma 1 dell’articolo 16 del Dlgs 151/2001, e cioè quella che prevede il divieto, penalmente sanzionato, per il datore di lavoro di adibire la donna al lavoro nei due mesi prima del parto e nei tre mesi successivi. In caso di utilizzazione classica, così come in caso di utilizzazione flessibile (un mese prima e quattro mesi dopo) è tuttavia previsto il divieto di lavorare anche per i giorni non goduti prima del parto, qualora quest’ultimo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni, secondo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi indicati dalle lettere a e c (quindi i due mesi prima e i tre dopo) superi il limite complessivo di cinque mesi. Nel caso di utilizzo secondo la modalità prevista dalla legge di bilancio 2019 il periodo sarebbe sempre di cinque mesi esatti, indipendentemente dalla discordanza tra data presunta e data effettiva del parto. 


Ovviamene, come già era previsto per l’astensione flessibile, la nuova modalità è subordinata alla condizione che il medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, o il medico aziendale, espressamente certifichi che la permenanenza al lavoro non rischia di nuocere alla salute della lavoratrice o del bambino. La nuova modalità di fruizione di fatto sposta sul medico tutte le responsabilità connesse alla prosecuzione dell’attività lavorativa da parte della donna, fino – paradossalmente – al giorno del parto.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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