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Congedo straordinario, incompatibilità con le vacanze

Il congedo straordinario, previsto dall’articolo 42 del Dlgs 151/2001, è una misura che si giustifica solo in presenza di un’assistenza permanente e continuativa, la quale comporti una condivisione quotidiana dei bisogni del familiare disabile e un’ininterrotta relazione di affetto e cura. Il congedo straordinario costituisce espressione della solidarietà sociale di cui lo Stato si fa carico per tutelare la persona in stato di bisogno, offrendo al congiunto il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di 24 mesi complessivi senza perdere né l’impiego né le prestazioni retributive e contributive a esso collegate. In tale contesto, il beneficio di cui gode il lavoratore per assistere il familiare in condizioni di handicap grave va valutato con il massimo rigore, tenendo in considerazione anche il disagio organizzativo che subisce il datore di lavoro.

Per queste ragioni, la prestazione assistenziale resa dal lavoratore che beneficia del congedo straordinario deve essere permanente, continuativa e globale, risultando l’istituto incompatibile con la fruizione da parte del dipendente, nell’arco dei 24 mesi di congedo, di alcune giornate per svago personale.


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