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Contabilità inattendibile, accertamento analitico-induttivo

La presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa e del volume d’affari, a condizione che la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente e sostanzialmente inattendibile, in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza.
Al ricorrere di tali ipotesi, è consentito all’Agenzia delle Entrate desumere – sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti – maggiori ricavi o minori costi, determinando il reddito del contribuente mediante le percentuali di ricarico.
Il ricorso al sistema della media semplice, anziché di quella ponderata, non è legittimo quando tra i vari tipi di merce esiste una notevole differenza di valore, ed i più venduti presentano un coefficiente di ricarico inferiore a quello medio.

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