fbpx
TORNA ALLE NEWS

Contanti, ok agli acquisti se sono inferiori a 3mila euro

Sono sempre più numerose le disposizioni che impongono di effettuare i pagamenti utilizzando strumenti che consentono la tracciabilità (cioè il controllo) delle operazioni: bonifici, assegni bancari e circolari, carte di debito o di credito, eccetera.
In alcuni casi sono stabiliti dei limiti quantitativi, e l’uso del contante è ammesso fino a una certa soglia, oltre la quale scattano le sanzioni. In altri casi il divieto è invece assoluto, e il contante non è ammesso neppure per i piccoli pagamenti.
Ai fini dell’antiriciclaggio (articolo 49 del Dlgs 231/2007) è vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 3mila euro. Il divieto è indipendente dalla “causa”: si applica per esempio all’acquisto in negozio, al saldo di una prestazione professionale o anche alla donazione di un padre in favore del figlio. Mentre la violazione può essere sanzionata da 3mila a 50mila euro.
Inizialmente era stato previsto l’obbligo, per i commercianti e i professionisti, di non rifiutare i pagamenti di importo superiore a 5 euro, effettuati con carta di credito o di debito (bancomat), e in generale con moneta elettronica o altri strumenti tracciabili. Il che avrebbe costretto tutti all’installazione del dispositivo Pos (Point of sale). Uno schema di decreto legislativo messo a punto dal governo prevedeva l’irrogazione di una sanzione di 30 euro. Ma questo schema è stato “bocciato” dal Consiglio di Stato, con un parere del 1° giugno 2018. Quindi, attualmente, pur essendoci l’obbligo di Pos, non è prevista alcuna sanzione a carico di esercenti e professionisti.
Per quel che riguarda il contante da portare all’estero, ad esempio quando si va in vacanza, sono vietate le somme superiori a 10mila euro. E il limite riguarda anche gli assegni e i titoli al portatore (articolo 3, comma 1, del Dlgs 195/2008). Se la cifra da trasportare oltrefrontiera supera il tetto indicato, è necessario rilasciare una dichiarazione presso la dogana al momento in cui si varca il confine. Il limite di 10mila euro vale per tutti i Paesi Ue ed extra Ue. E l’eventuale violazione comporta il sequestro amministrativo fino al 40% dell’importo eccedente il limite, oltre a una sanzione pari al 40% di tale valore in eccesso (con un minimo di 300 euro).
Tuttavia, per evitare il sequestro, al momento della trasgressione si può pagare un’ammenda pari al 5% del valore eccedente (con un minimo di 200 euro): purché l’importo “in più” non sia superiore a 250mila euro e non sia stata commessa un’altra violazione nei 365 giorni precedenti.
Un limite più stringente è previsto per le retribuzioni ai lavoratori dipendenti o i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi. Qui il divieto è assoluto: niente contante, neanche in parte. Ma restano esclusi dallo stop le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, e i pagamenti effettuati ai collaboratori domestici o dalla Pubblica amministrazione. Il divieto è stato introdotto dalla legge di Bilancio (205/2017), a partire dal 1° luglio 2018, per impedire che dalla busta paga risulti un importo più elevato rispetto a quello effettivamente corrisposto (la firma sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento). In caso di violazione, si applica una sanzione che va da un minimo di mille a un massimo di 5mila euro. Come ha chiarito l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 6201/2018 del 16 luglio scorso, però, il divieto riguarda «esclusivamente gli elementi della retribuzione»; non le «somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es. rimborso spese viaggio, vitto alloggio)».
Sempre in tema di accrediti, dal 2012 non è possibile riscuotere in contanti le pensioni di importo mensile superiore a mille euro (articolo 12 del Dl 201/2011). L’obiettivo è di contenere i costi di gestione del denaro contante, come ad esempio quelli per la guardiania a carico dello Stato. Il pensionato deve quindi ottenere l’accredito su un conto corrente bancario, postale, oppure una carta prepagata.
I pagamenti a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, che hanno optato per il regime agevolato ex legge 398/1991, se sono di importo pari o superiore a mille euro, vanno eseguiti su conti correnti bancari o postali intestati; oppure secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. La disposizione (articolo 25, comma 5, della legge 133 del 1999) vale anche per i versamenti effettuati dalle stesse associazioni sportive.
L’inosservanza di questo limite non determina la decadenza dal regime agevolato (forfettario), ma la sanzione da 250 a 2mila euro prevista dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997.
Dal 1° luglio scorso, infine, non può essere pagato in contante l’acquisto di carburanti per autotrazione. In base alla norma, introdotta dalla legge di Bilancio 2018, l’eventuale violazione comporta l’indeducibilità del costo e l’indetraibilità dell’Iva.
 
Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant
@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.