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Contratti a termine, causali anche sulle proroghe

Il rincaro dello 0,5%, a carico dei datori di lavoro, scatta dal primo rinnovo di un contratto a termine (sommandosi all’1,4% già oggi previsto) e è poi crescente e senza tetto, applicandosi anche ad agenzie e attività stagionali previste da contratto collettivo.
Le imprese non potranno assumere nuovamente a termine i lavoratori che hanno già avuto alle proprie dipendenze per 24 mesi.
La causale, dopo i primi 12 mesi di rapporto “liberi”, è obbligatoria in caso di proroghe, e scatta sempre nei rinnovi.
Confermata la possibilità per la contrattazione collettiva, «nazionale, territoriale o aziendale», di fissare durate massime più elevate (dei 24 mesi rispetto ai precedenti 36) dei contratti a tempo determinato: i contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio (data di entrata in vigore del Dl 87/2018, ndr) tuttavia «mantengono la loro validità» fino a scadenza.
Le proroghe scendono a massimo quattro, e dopo i 12 mesi è necessario indicare la causale. Quest’ultima prescrizione è interpretata “a maglie strette”: se un contratto di 10 mesi viene prorogato di ulteriori sei, è l’esempio che cita la circolare, bisogna «indicare le esigenze» (vale a dire la causale).
Si irrigidisce poi il passaggio da somministrazione a contratto a termine, in parte forzando quanto previsto dal decreto dignità: per impedire, nei fatti, che a un rapporto di dodici mesi in somministrazione, ne possa seguire un secondo di dodici mesi regolato con un contratto a termine, la nota considera il secondo rapporto come un rinnovo e prescrive l’individuazione della causale.
 
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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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