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Contratto a termine – Spettacolo

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la deroga in materia di intervalli fra due contratti a termine, trova applicazione con riferimento all’attività prestata da tutto il personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio “addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”. Nello specifico, per quanto riguarda il settore dello spettacolo, ai fini della legittimità dell’apposizione del termine è necessario che si tratti di prestazioni temporanee legate dal specifica reciprocità (c.d. vincolo di necessità diretta) tra l’apporto del lavoratore e la specificità del programma o spettacolo in questione.

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