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Contratto di prestazione occasionale

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Le prestazioni di lavoro occasionale sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliono intraprendere attività lavorative in modo sporadico e saltuario.
Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso contratti di prestazioni occasionali.
Il contratto di prestazioni occasionali è rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni. Sono quindi compresi, a titolo esemplificativo, tutti i datori di lavoro con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, le ONLUS e le associazioni.
Con il contratto di prestazione occasionale, l’utilizzatore può acquisire con modalità semplificate prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma.
I limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa, corrispondono:
• per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
• per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
• per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:
• titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
• giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
• persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
• percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti ma non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.
Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore:
• la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33%;
• l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%;
• sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%.
La legge prevede alcuni limiti tassativi all’utilizzo del contratto di prestazioni accessorie.
In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale a tutti i datori di lavoro che, nel corso dell’anno civile precedente, hanno occupato mediamente più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Il divieto per l’utilizzo del contratto di prestazioni occasionali è previsto per le attività:
• da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti a rischio di esclusione sociale elencati nel comma 8, art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
• da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
• nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Gli utilizzatori possono effettuare i versamenti necessari per attivare le prestazioni tramite modello F24 modello Elide, con causale CLOC, oppure tramite il “Portale dei pagamenti”.
Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori mediante il servizio online oppure tramite il Contact center.
Anche gli intermediari autorizzati, attraverso la specifica procedura, potranno operare in nome e per conto dell’utilizzatore e/o del prestatore sulla base di apposite deleghe rese per iscritto dal delegante.
Per attivare il contratto di prestazioni accessorie e le relative tutele, l’utilizzatore almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione deve comunicare, tramite il servizio online dedicato:
• i dati identificativi del prestatore;
• il compenso pattuito;
• il luogo di svolgimento della prestazione;
• la durata;
• la tipologia;
• il settore dell’attività lavorativa;
• altre informazioni per la gestione del rapporto.
Nel caso in cui l’utilizzatore intenda revocare una comunicazione precedentemente inserita, può accedere alla procedura e procedere alla revoca esclusivamente entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.
Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa (o della revoca) tramite mail, SMS.
Nel caso in cui la revoca non venga espressa nei termini previsti dalla legge, l’INPS tratterrà la somma corrispondente al compenso pattuito tra le parti, indipendentemente dal fatto che la prestazione si sia effettivamente svolta, procedendo al pagamento al prestatore e al versamento in favore dello stesso della contribuzione previdenziale e INAIL.
Il prestatore potrà, tramite il servizio online, confermare l’effettivo svolgimento della singola prestazione giornaliera entro i tre giorni successivi. In tal caso, è inibita la possibilità per l’utilizzatore di revocare la prestazione.

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