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Contributi alle vittime di usura, riapre lo sportello

La regione Lombarda ha decretato il rifinanziamento e la la riapertura immediata del bando per l’assegnazione di contributi per interventi a sostegno delle vittime del reato di usura o di estorsione.
Il bando, con una dotazione finanziaria pari a € 120.000,00, è volto a favorire iniziative di contrasto al fenomeno dell’usura o dell’estorsione e di solidarietà alle vittime di tale reato.
I beneficiari del contributo regionale a titolo di sostegno, a seguito dei danni subiti, sono i titolari di un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione.
I soggetti destinatari del contributo per poter accedere ai benefici previsti devono:
– avere sede legale e/o operativa in una provincia lombarda
– da almeno un anno dalla data di approvazione del bando oppure essere titolari di partita IVA o C.F. per lo svolgimento di un’attività domiciliata sul territorio lombardo da almeno un anno dalla stessa data, ovvero aver cessato la precedente attività, esistente da più di un anno sul territorio lombardo, a seguito della denuncia del reato di usura o di estorsione;
– dichiarare di essere vittime del reato di usura o di estorsione e risultare persone offese nel relativo procedimento penale;
– aver subito il reato nel territorio della Regione; predisporre in autocertificazione un programma di riavvio/rilancio della propria attività economica.
– non aver beneficiato dei contributi di cui al precedente “bando per l’assegnazione di finanziamenti per interventi in favore delle vittime del reato di usura di cui all’art. 13 comma 2 lett. a) della legge regionale 3 maggio 2011, n. 9 – Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità” approvato con decreto n. 11266 del 2 dicembre 2013;
– non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis);
– non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
– avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 10 L. 575/1965 (c.d. Disposizioni contro la mafia).
Sono escluse le imprese per le quali il cliente o il titolare effettivo rientrino in una classe di rischio elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a seguito di adeguata verifica.
Possono presentare domanda di contributi i soggetti il cui decreto che dispone il giudizio nel relativo procedimento penale sia stato emesso nei 60 mesi precedenti alla data di pubblicazione della Delibera di giunta che ha definito i criteri per l’emanazione del bando in oggetto, avvenuta il 10 dicembre 2015.
Il contributo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel relativo procedimento penale.
Nel caso il beneficiario sia una società, la persona fisica indicata dal decreto che dispone il giudizio deve essere socio, amministratore o legale rappresentante della società destinataria del contributo.
Le imprese che detengono apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, per accedere al contributo, devono impegnarsi formalmente (con dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000) a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito eventualmente detenuti – a qualsiasi titolo – e non possono procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall’erogazione del contributo.
Gli interventi a sostegno delle vittime del reato di usura o di estorsione, a titolo di indennizzo parziale dei danni subiti a causa ed in conseguenza del reato sono costituiti da contributi a fondo perduto concessi a titolo de minimis.
Il valore massimo del contributo è pari a € 20.000,00 e comunque non potrà superare il valore degli investimenti previsti nel programma di riavvio/rilancio della propria attività economica e l’entità del danno subito/dichiarato e documentato.
Nel caso di rinvio a giudizio che coinvolge più soggetti vittime del reato di usura o di estorsione il contributo dovrà essere parametrato
al danno effettivamente subito dal singolo richiedente il finanziamento.
Nell’ambito del programma di investimento per il riavvio/rilancio dell’attività, che il soggetto autocertifica, dovranno essere attestati anche i seguenti elementi:
– profilo dell’attività;
– struttura organizzativa e produttiva; quantificazione del danno subito.
Le spese previste devono essere attinenti al programma di riavvio/rilancio dell’attività economica con esclusione dei debiti contratti precedentemente la data di presentazione della domanda.
Le spese per l’acquisto di dispositivi, allestimenti, impianti, attrezzature, macchinari, hardware e software etc. sono riconoscibili a condizione che gli stessi siano installati e utilizzati presso la sede in cui viene svolta l’attività di cui al piano di rilancio/riavvio.
Il periodo massimo di ammissibilità delle spese è compreso tra i 60 mesi precedenti alla data del 10 dicembre 2015, ed entro 24 mesi dalla data
della pubblicazione sul BURL del decreto di concessione del contributo (salvo proroghe).
La domanda deve essere presentata, a partire dal 4 ottobre 2018, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, tramite:
posta elettronica certificata firmata digitalmente all’indirizzo: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it con indicato in oggetto: Bando per l’assegnazione di finanziamenti per interventi in favore delle vittime del reato di usura o di estorsione;
servizio postale (nel caso di spedizione con raccomandata A/R farà fede la data di spedizione indicata sul timbro postale);
consegna a mano al Protocollo Generale della Giunta Regionale della Lombardia 20124 Milano – via Francesco Restelli 2 oppure presso gli sportelli delle sedi territoriali regionali.
Ciascuna impresa o soggetto professionista può presentare una sola domanda di contributo.
I contributi sono concessi ed erogati secondo una procedura automatica, che prevede:
– la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del richiedente e della completezza della domanda;
– l’assegnazione del contributo secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili.
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione a fronte della rendicontazione delle spese sostenute da presentare entro 60 giorni decorrenti dalla data di conclusione del progetto.
 
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