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Conversazioni di lavoro registrabili se ci si autotutela

La registrazione di conversazioni effettuate sul posto di lavoro da parte di un dipendente all’insaputa dei colleghi non costituisce condotta suscettibile di sanzione disciplinare se il lavoratore ha assunto tali iniziative per esigenze di tutela dei propri diritti.
Alla luce del Codice Privacy, il trattamento dei dati personali, tra i quali rientrano le informazioni acquisite tramite le immagini e la voce della persona fisica, presuppone di norma il consenso dell’interessato, ma precisa anche che vi si può prescindere se la raccolta dei dati interviene per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive.
L’eccezione alla regola del consenso ricorre anche se l’utilizzo di fonoregistrazioni interviene per la tutela di un diritto che non sia approdato in sede giudiziaria, con l’unico limite che il trattamento dei dati sia effettuato esclusivamente per tali finalità difensive e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

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