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Coop sociali, gli statuti non vanno adeguati

Le cooperative sociali non devono fare modifiche statutarie e non sono soggette a controlli preventivi, in quanto acquisiscono “di diritto” l’ulteriore qualifica di impresa sociale. 

Tali enti sono comunque chiamati al rispetto del Dlgs 112/2017, per cui va verificato quali disposizioni si applicano e quali, invece, sono incompatibili con la normativa specifica delle cooperative (legge 381/1991) o riguardano aspetti da essa già puntualmente disciplinati. Rientrano in questo secondo filone, ad esempio, le disposizioni su oggetto sociale e assenza di scopo di lucro (articoli 2 e 3 del Dlgs 112/2017), che si sovrappongono a quelle dell’ordinamento cooperativo (articolo 1 della legge 381/1991 e articolo 2514 del Codice civile), nonché quelle su scritture contabili ed organo di controllo (articoli 9, commi 1 e 10, Dlgs 112/2017), aspetti già compiutamente disciplinati dal codice civile. 

Al contrario, obbligatorio anche per le coop sociali il bilancio sociale, seppure dalla data che sarà indicata nelle apposite linee guida. L’adempimento era già richiesto da alcune legislazioni regionali come condizione per l’iscrizione agli albi ed è in linea con i principi di trasparenza e tutela dell’affidamento dei terzi a base della riforma (di cui il bilancio sociale è principale strumento di attuazione). 


Maggiori perplessità restano in materia di lavoratori e operazioni straordinarie. 

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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