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Cooperativa sociale, collegio legato alla dimensione

Le cooperative sociali non hanno l’obbligo di nominare uno o più sindaci all’atto della loro costituzione, in base all’articolo 10, comma 1 del Dlgs 112/2017 (secondo il quale l’atto costitutivo dell’impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci).
La ragione è che la disciplina generale sulle imprese sociali cede di fronte alla disciplina specifica delle società cooperative: l’articolo 2543 del Codice civile impone il collegio sindacale solo se sono superati i presupposti dimensionali dell’articolo 2477 del Codice civile o la società emette strumenti finanziari non partecipativi.
Il Codice del terzo settore (Cts), all’articolo 40 comma 1, rinvia al Dlgs 112 ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile alle imprese sociali, mentre al comma 2 sancisce che le cooperative sociali sono regolate dalla legge 381/1991. In base all’articolo 1, comma 4 del Dlgs 112, le cooperative sociali “acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”; a esse le disposizioni del decreto in parola “si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili”.
Pertanto, in linea generale, il Cts disegna, all’articolo 3, un sistema che prevede l’applicazione del Cts agli enti del terzo settore che hanno una disciplina particolare (come le cooperative sociali), solo ove non siano derogate e in quanto si rendano compatibili.
Dato che le cooperative sociali sono, per legge, imprese sociali, questo comporta il venir meno della necessità di verificare per esse la sussistenza dei requisiti essenziali per la qualifica, come invece avviene per tutte le altre imprese sociali, sempre che le cooperative sociali rispettino la normativa specifica loro applicabile.
Tuttavia, l’obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale non è un elemento qualificatorio della cooperativa sociale quale impresa sociale, ma è effetto di questa qualificazione.
Da ciò deriva, per le cooperative sociali, l’obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale che l’articolo 9, comma 2 del Dlgs 112/2017 impone alla generalità delle imprese sociali.
Tuttavia, la redazione del bilancio sociale, secondo l’articolo 9, comma 2 del Dlgs 112/2017, deve avvenire nel rispetto di linee guida da definirsi con decreto del ministro del Lavoro sentito il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
Pertanto, fino all’emanazione di queste linee guida, si deve ritenere che l’adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il suo deposito presso il Registro imprese e la pubblicazione sul sito internet assumono carattere facoltativo, fatta salva l’osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo regionale, impongono alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale.
La legge 381/1991 stabilisce che le coop sociali si occupano di “gestione di servizi socio-sanitari ed educativi” e dello “svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.
Coordinando questa norma con quella di cui all’articolo 2 del Dlgs 112/2017, che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali, se ne deduce che le cooperative sociali possono occuparsi di accoglienza e integrazione dei migranti.

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