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Corrispettivi, soggetti esclusi dai registratori telematici

In base all’articolo 2, comma 1 del Dlgs 127/15, dal 1° gennaio 2020 (o dal 1° luglio 2019, in caso di volume d’affari annuo superiore a 400mila euro) i soggetti ammessi all’annotazione dei proventi Iva nel registro dei corrispettivi ex articolo 22 del Dpr 633/72 «memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri». A fronte del conseguente obbligo di attivazione di registratori di cassa telematici è disposta l’abrogazione dell’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi.


In sé il riferimento dell’articolo 2 ai «soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22» del decreto Iva sembrerebbe ricomprendere anche gli enti locali, che registrano a corrispettivi una serie di attività dalla mensa al trasporto scolastico, a servizi resi nell’abitazione degli utenti, oltre ad altre prestazioni caratterizzate da uniformità, frequenza ed importo limitato ex articolo 22, comma 2 del Dpr 633/72. Ma la risposta all’interpello 9/19 sposta il tiro: il nuovo obbligo sembra riguardare i soggetti che, pur nel contesto delle attività gestite ai fini Iva a mezzo del registro dei corrispettivi, sono obbligati alla loro certificazione a mezzo di registratore di cassa. Il punto trova conferma nell’articolo 2, comma 5 del Dlgs 127/15 secondo cui «la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica (…) sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi» a mezzo ricevuta o scontrino fiscale. Come a dire che, se non c’è oggi l’obbligo del registratore di cassa, nemmeno ci potrà essere domani quello del registratore di cassa telematico.


L’interpello affronta il caso delle vendite a distanza. La fattispecie è caratterizzata da una duplice agevolazione: la possibilità di annotare i proventi a corrispettivi (nessun obbligo di fattura, dunque) e l’esclusione da ogni obbligo di certificazione dei corrispettivi. Rispetto a questo scenario, l’Agenzia ha ribadito che i nuovi obblighi di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi non intaccano l’esclusione disposta dall’articolo 2. Da qui, il venir meno di ogni obbligo di memorizzazione elettronica (sostitutivo della certificazione dei corrispettivi a mezzo ricevuta o scontrino) e di invio telematico. 


Lo stesso scenario, e le stesse conclusioni, tornano inevitabilmente applicabili alle cessioni/prestazioni gestite a corrispettivi dagli enti locali. In effetti, la lettera qq) dell’articolo 2, comma 1 del Dpr 696/96 esclude dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi «le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, (…..)Comuni e loro consorzi(…), nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni». Questa esclusione, di carattere soggettivo, resta in vigore anche nel contesto dei nuovi obblighi di memorizzazione e invio telematico. Una conferma da parte dell’agenzia delle Entrate sarà comunque opportuna.


Le farmacie comunali, oggi obbligate alla certificazione dei corrispettivi, dovranno invece dotarsi del registratore di cassa telematico. 

Lo stesso avverrà per i corrispettivi di attività di spettacolo: la risoluzione 187/03 ha precisato che in assenza di espressa esclusione normativa anche gli enti pubblici sono soggetti alla certificazione dei corrispettivi di queste prestazioni.

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