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Corrispettivi telematici, annullamento dell’errore sempre prima dell’invio

Possibilità di invio misto (automatico e transitorio) in presenza di più punti vendita, dati corretti tramite annullo solo prima della trasmissione, spese deducibili e obbligo dell’invio della fattura qualora richiesta dal cliente. Sono gli altri chiarimenti emersi nell’incontro di ieri organizzato dalle Entrate sui corrispettivi telematici.

Soggetti con più punti vendita – Nel periodo di moratoria semestrale, i soggetti con più punti vendita, diversamente dislocati sul territorio, possono avvalersi sia della trasmissione dei corrispettivi con RT, sia delle procedure di “recupero” e trasmissione. Nel caso in cui un operatore sia pronto con alcuni punti vendita ovvero con alcuni punti cassa e non con altri può, nel periodo di moratoria, attivare quelli già pronti e utilizzare gli altri come registratori di cassa. 

Correzione dati sbagliati – Con riferimento alle correzioni/integrazioni di dati erroneamente digitati e non corretti tramite annullo dopo la memorizzazione e la trasmissione, è stato chiarito che l’unica possibilità resta l’annotazione nel sito di «Fatture & corrispettivi». Difatti, esistono due casistiche: la prima riguarda l’errore del software del RT che impedisce di intervenire dal punto di vista operativo (se non segnalando l’anomalia tramite il sito dell’Agenzia); la seconda riguarda, invece, i casi in cui l’operatore, ad esempio, si accorge di aver digitato erroneamente l’importo (1000 anziché 100). In tale ultimo caso, soccorre la funzione di annullo, ma è necessario che sia effettuata prima della chiusura della cassa giornaliera; diversamente si ricadrebbe nella casistica precedente. 

Dipendenti in trasferta – È vero che è cambiato il sistema di emissione e trasmissione dei documenti di certificazione, ma nulla è cambiato rispetto alla problematica dei dipendenti in trasferta, già risolta in passato con diversi documenti di prassi. Pertanto, in presenza di documento commerciale non intestato al datore di lavoro o al dipendente, se ricorrono determinate cautele, come l’annotazione della spesa nella contabilità dell’azienda, è consentita la deduzione del costo sostenuto dal datore di lavoro, in quanto relativo al dipendente in trasferta e direttamente riferibile all’attività imprenditoriale dell’impresa.

La ripartizione taglia l’indicazione dell’aliquota – In caso di ventilazione dei corrispettivi il documento commerciale può essere rilasciato senza indicazione dell’aliquota Iva applicata; mentre il pagamento con buoni pasto va documentato comunque con rilascio di scontrino elettronico da parte dell’esercente anche se seguito da emissione fattura elettronica: l’agenzia delle Entrate terrà comunque conto dell’eventuale disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente, determinato dalla duplice documentazione rilasciata con riguardo alla medesima operazione. 

Ventilazione dei corrispettivi – Con la risposta 420/E, l’Agenzia si è occupata del caso di un commerciante al minuto che liquida l’imposta con il metodo della ventilazione dei corrispettivi potendo quindi annotare, sull’apposito registro, l’importo globale giornaliero comprensivo dell’imposta dovuta senza distinzione di aliquota. Vendendo beni soggetti ad aliquote diverse, l’esercente ha fatto presente di non essere in grado di indicare sul documento commerciale l’aliquota Iva applicata al singolo bene: il sistema informatico utilizzato non è infatti in grado di leggere tramite scanner le aliquote. Il dubbio deriva dal fatto che mentre le specifiche tecniche sui corrispettivi telematici impongono l’indicazione dell’utilizzo del metodo della ventilazione nel campo 4.1.3., il layout del documento commerciale prevede invece l’esposizione dell’aliquota Iva applicata. Le Entrate hanno ammesso la possibilità di non indicare nello scontrino elettronico le singole aliquote applicate, richiedendo comunque, oltre all’indicazione della ventilazione, l’inserimento nel medesimo documento rilasciato al cliente del codice natura N6 e cioè “AL-Altro non Iva”.

Pagamento con buoni pasto – Il quesito ha riguardato il tema della possibile duplicazione dell’imposta in ragione del fatto che la medesima operazione di vendita viene documentata, al momento dell’utilizzo del buono, con rilascio di scontrino elettronico al cliente e, successivamente, con emissione di fattura elettronica riepilogativa da parte dell’esercente nei confronti della società emettitrice dei buoni pasto. Le Entrate escludono la duplicazione in quanto la prestazione si considera comunque effettuata al momento del pagamento effettivo, coincidente con il rimborso dei buoni pasto o al massimo, e se precedente, quando si emette la relativa fattura, concorrendo alla liquidazione dell’imposta propria di quel momento.


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