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Corrispettivi, test degli esoneri

Si avvicina il 1° luglio 2019, data da cui, per i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate con volume di affari superiore a 400mila euro, scattano gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. 

La possibilità di applicare eventuali esoneri che consentano di spostare l’obbligatorietà dell’adempimento almeno al 1° gennaio 2020 deve essere valutata attentamente e in qualche caso, a parte i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 e coloro che decidono di passare alla volontaria fatturazione delle operazioni, che sono automaticamente esclusi, la scelta potrebbe non essere molto semplice in presenza del contemporaneo svolgimento di più attività da parte dello stesso soggetto passivo. 

Il perimetro degli esoneri è articolato e si applica in caso di:

  • operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi; 
  • prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione e quelle rese da soggetti concessionari del ministero delle Infrastrutture; 
  • prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale; 
  • operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto nel corso di un trasporto internazionale. 

Inoltre, sussiste l’esonero fino al 31 dicembre 2019 in presenza di operazioni classificabili come marginali perché di ammontare non superiore all’1% del volume d’affari complessivo 2018 dell’attività esaminata e fra queste anche le cessioni di beni e prestazioni di servizi «non oil» effettuate dagli esercenti cessioni di carburanti.

Quindi i soggetti passivi che pongono in essere attività rientranti nell’articolo 22 del Dpr 633/1972, non già esonerati in ragione del volume di affari, accedono all’esonero, almeno fino al 31 dicembre 2019, se le relative cessioni o prestazioni:

  • rientrano nelle fattispecie degli esoneri oggettivi, indipendentemente dall’ammontare, o derivano da e-commerce o sono effettuate con distributori automatizzati o vengono spontaneamente fatturate; 
  • non rientrano negli esoneri oggettivi, ma sono marginali, cioè di ammontare non superiore all’1% del volume di affari del 2018.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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