fbpx
TORNA ALLE NEWS

Covid_19: cosa cambia con il Cura Italia

Articolo 60 – Rimessione in termini per i versamenti: La disposizione contiene l’unica proroga generalizzata valevole per tutti i contribuenti. Tale proroga, seppur “formalmente” conforme a quanto preannunciato con i comunicati stampa di cui si è detto, nella sostanza risulta senz’altro inefficace a fare fronte alle difficoltà operative di molti studi professionali, in diverse sedi manifestate dal CNDCEC. La norma, infatti, prevede una proroga assai limitata sotto il profilo temporale, rinviando dal 16 al 20 marzo tutti i versamenti da effettuarsi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Con specifico riferimento al versamento del saldo IVA, in scadenza il 16 marzo u.s. e rinviato dalla presente disposizione al 20 marzo 2020, si osserva che resta ferma la possibilità di effettuare detto versamento entro il 30 giugno 2020, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2020, oppure entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (sia il saldo IVA che la sua maggiorazione dello 0,40% mensile) di un ulteriore 0,40%. Infatti, il Decreto in esame non ha previsto alcuna disapplicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 6 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e 17, commi 1 e 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

 

Articolo 61 – Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria: La disposizione sostanzialmente amplia l’ambito di applicazione della sospensione di alcuni versamenti e adempimenti fiscali e previdenziali recata dal comma 1 dell’articolo 8, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 91, individuando le seguenti ulteriori categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso:

  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri regionali e delle Province autonome che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Per tutti questi soggetti (escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, per i quali v. infra), è prevista la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi a:

  • versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d’imposta sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui rispettivamente agli artt. 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973);
  • adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti così sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020. Qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato. Con specifico riferimento alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nei periodi considerati, ai sensi delle disposizioni in esame, occorre fermamente scongiurare soluzioni interpretative inutilmente gravose per le aziende e per i professionisti che operano nel loro interesse in qualità di intermediari abilitati. Ci si riferisce all’interpretazione formulata dall’INPS in relazione al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, lì dove ritiene che “il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento”. Invero, tale opzione interpretativa sembra trascurare la portata della norma che ha disposto la sospensione sia degli adempimenti che dei versamenti. Non si vede, pertanto, come si possano sospendere gli adempimenti, intesi come insieme di operazioni finalizzate alla denuncia Uniemens, richiedendo al contempo l’effettuazione dei versamenti, seppure limitatamente alla quota a carico del lavoratore, che tali adempimenti presuppongono. Inoltre, la tesi della sospensione di tutti i versamenti contributivi, a prescindere dall’avvenuta trattenuta della quota a carico del lavoratore, può anche essere avvalorata ragionando esclusivamente sulla sospensione dei termini di versamento, intesa come differimento dei tempi di una scadenza nelle cui more il datore di lavoro trattiene legittimamente i contributi conto dipendente in attesa del pagamento. In buona sostanza, la sospensione riguarderebbe i versamenti (complessivamente considerati) del datore di lavoro e non dei soli contributi a carico del datore di lavoro. In altri termini, la sospensione riguarda gli obblighi di versamento, senza ulteriore specificazione, e non gli obblighi contributivi a carico del solo datore di lavoro. Quest’ultima soluzione interpretativa si mostra, peraltro, utile in relazione alla corretta interpretazione della sospensione dei versamenti contributivi di cui al successivo art. 62 del Decreto. Sul piano operativo, inoltre, una diversa soluzione sarebbe fortemente penalizzante per i datori di lavoro che hanno già operato le trattenute a carico dei dipendenti, essendo ad oggi sicuramente già liquidate le buste paga di febbraio. In tale denegata ipotesi, il versamento dovrebbe essere comunque effettuato alla scadenza prorogata del 20 marzo 2020, impedendo di fatto agli intermediari abilitati di inviare ai propri clienti i modelli F24 contenenti i pagamenti delle ritenute previdenziali operate nei confronti dei lavoratori. Tale circostanza, pure in considerazione dell’emergenza in atto, dovrebbe essere scongiurata dall’INPS quantomeno con riferimento alla disapplicazione di possibili sanzioni sulle tardività dei suddetti pagamenti nonché alla condizione di regolarità contributiva. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, la sospensione dei già menzionati termini è prevista invece fino al 31 maggio 2020. I versamenti così sospesi andranno, in tal caso, effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di giugno 2020. Anche per questi ultimi soggetti, qualora si fosse già proceduto ad effettuare detti versamenti, non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.

Per tutti i soggetti particolarmente colpiti dalla situazione di emergenza sanitaria in corso (comprese quindi le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, nonché le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori), sono inoltre sospesi i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo. Anche questi ultimi versamenti IVA andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) ovvero mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere sempre dal mese di maggio 2020. Anche in questo caso, qualora si fosse già provveduto al versamento delle somme oggetto della presente sospensione, non sarà possibile richiederne il rimborso.

 

Articolo 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi: Il comma 1 dell’articolo in esame accorda una sospensione di alcuni adempimenti tributari applicabile a tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Nello specifico, si prevede la sospensione di tutti gli adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Da quest’ultima sospensione sono esclusi:

  • i termini relativi ai versamenti;
  • i termini fissati per l’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF;
  • i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020, così come rideterminati dall’art. 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Sebbene il dettato normativo non vi faccia alcun esplicito riferimento, si è osservato che potrebbero ritenersi esclusi dalla sospensione in esame anche gli obblighi di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici. Questi ultimi non sembrano costituire esclusivamente “adempimenti tributari” nei confronti dell’Erario, ma anche “adempimenti commerciali” fra le parti di un rapporto negoziale. Gli adempimenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 giugno 2020. Il comma 2 dell’articolo in esame prevede una proroga di alcuni versamenti da autoliquidazione operante, tuttavia, con alcune limitazioni soggettive riferite in questo caso al volume dei ricavi e dei compensi (e non alla tipologia di attività commerciale esercitata). Nello specifico, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) è prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione in scadenza fra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • trattenute per le addizionali regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo in esame, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale, o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dal volume di ricavi o compensi realizzato nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del Decreto in esame). I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020. Anche in questo caso, non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni che per primi sono stati inclusi nella c.d. “zona rossa” (individuate nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020) , restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. Quest’ultima norma ha previsto in favore dei soggetti che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori dei predetti Comuni la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Anche i versamenti sospesi ai sensi del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 devono essere effettuati entro il medesimo termine del 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) e con le stesse modalità (in un’unica soluzione o fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo). Il nuovo termine così fissato per provvedere ai versamenti sospesi va a sostituire quello originariamente stabiliti dal comma 4 dell’art. 1 del predetto decreto ministeriale. Anche in questo caso, non è previsto il rimborso delle somme eventualmente già versate. Il comma 7 dell’articolo in esame prevede, infine, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), possono scegliere di non subire le ritenute d’acconto (di cui agli artt. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600 del 19737) sui ricavi o compensi percepiti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 marzo 2020. A tal proposito, è utile sottolineare che in questo caso, la sospensione non riguarda il versamento delle ritenute effettuate dai sostituti d’imposta, bensì l’effettuazione stessa delle ritenute (su richiesta del sostituito). L’esercizio di detta opzione consente pertanto ai professionisti e agli imprenditori interessati dal provvedimento di percepire i ricavi e i compensi al lordo delle ritenute fiscali per il breve lasso temporale di riferimento. L’opzione è peraltro esercitabile a condizione che nel mese precedente i medesimi soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per avvalersi dell’opzione, i soggetti interessati devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto andrà versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, direttamente dai percettori delle somme in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di domenica) ovvero mediante rateizzazione (fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

Tra le principali dimenticanze ci sono gli avvisi bonari. Anche le norme “residuali” non includono tali provvedimenti. Gli articoli del decreto relativi agli obblighi di versamento non sono di carattere generale, poiché elencano dettagliatamente tributi, contributi e imposte sospesi. L’articolo 62, forse di portata più generale, disciplina gli adempimenti “diversi dai versamenti”, con la conseguenza che non può riguardare l’obbligo di pagamento dell’avviso bonario. L’articolo 68 attiene, invece, la sospensione dei termini relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione e pertanto si ritengono esclusi gli avvisi bonari in quanto non sono (ancora) somme iscritte a ruolo. Infine, non possono neanche rientrare nella sospensione dell’articolo 67 il quale in via generale, disciplina tutte le attività degli Uffici (fino a ricomprendere anche quella di liquidazione). Ma la norma non riguarda obblighi del contribuente ed è esclusivamente rivolta all’amministrazione. Ne consegue che l’unica deroga a oggi disciplinata per gli avvisi bonari riguarda il generale rinvio dal 16 al 20 marzo. Nel decreto è prevista una specifica disposizione per le cartelle di pagamento e per gli accertamenti esecutivi i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso dall’8 marzo al 31 maggio. In particolare, per tali debiti il pagamento può essere eseguito «in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione». Ne consegue così che il contribuente dovrà versare il dovuto entro fine giugno. Tuttavia, la previsione del pagamento in un’unica soluzione desta qualche perplessità. Per cartelle ed accertamenti, infatti, in via ordinaria è possibile dilazionare il debito. È singolare quindi, che un decreto volto proprio ad agevolare i contribuenti in un momento tanto difficile, imponga il pagamento integrale, di fatto derogando una norma già presente nel nostro ordinamento che consentirebbe la dilazione. Sarebbe al limite dell’incredibile che la sospensione del pagamento comporti anche l’automatica “decadenza” delle dilazioni già avviate. Per chi avesse già una rateazione in corso, invece, sia sulla cartella, sia per l’accertamento, sebbene il decreto non disponga espressamente, è verosimile che entro fine giugno si debba versare l’importo totale in un’unica soluzione delle sole rate scadute (e non versate) tra l’8 marzo ed il 31 maggio. Il decreto sembra aver dimenticato anche le adesioni agli accertamenti per le quali non è stata disciplinata né la sospensione legata alla procedura in sé, né dei relativi pagamenti. In concreto, quindi, nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio, le più frequenti ipotesi potrebbero riguardare le scadenze: dei 20 giorni per il pagamento del dovuto dopo la sottoscrizione dell’atto di adesione; di una rata della dilazione avviata in precedenza relativa all’adesione sottoscritta. In entrambi i casi, non sembra prevista alcuna sospensione con la conseguenza che il contribuente è tenuto al versamento rispettando gli ordinari termini. Un’altra ipotesi frequente che appare di complicata soluzione riguarda la “pendenza” del contraddittorio con l’Ufficio al fine di valutare il possibile accordo. Innanzitutto, per tutti gli uffici sono sospese le attività fino al 31 maggio, con la conseguenza che presumibilmente anche i contraddittori saranno rinviati oltre tale data. Ma la disposizione non si coordina con la sospensione per l’impugnazione degli atti prevista per i contribuenti fino al 15 aprile (che di sicuro riguarda pure di fatto il procedimento di adesione potendosi giungere alla definizione fino allo spirare dei termini di impugnazione). In concreto ciò comporterà che se l’interessato prima del 15 aprile non avrà una proposta dell’Ufficio da valutare in contrapposizione al ricorso, prudenzialmente impugnerà l’atto.

 

Articolo 63 – Premio ai lavoratori dipendenti: L’articolo in commento prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati (secondo la definizione di cui all’art. 49, comma 1, TUIR), con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuino a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato presso la propria sede di lavoro ordinaria. Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro (sostituto d’imposta ex articoli 23 e 29 d.P.R. n. 600/1973) che lo eroga a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine previsto per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

 

Articolo 64 – Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro: L’articolo in commento, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, introduce al comma 1 della disposizione un credito d’imposta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. L’agevolazione spetta, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo di 20.000 euro. Il credito di imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Il comma 2 della norma rinvia le disposizioni di attuazione ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto in commento, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla norma.

 

Articolo 65 – Credito di imposta per botteghe e negozi: La disposizione in esame, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe). In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 sull’intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.). La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

 

Codice tributo in compensazione: 6914/2020 utilizzabile dal 25/03/2020

 

Articolo 66 – Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: La norma è finalizzata a promuovere, anche tramite l’incentivo fiscale, le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19.
Il comma 1 dell’articolo in esame prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali, a favore di: Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento. L’importo complessivo della detrazione non può essere superiore a 30.000 euro. Con le stesse finalità, il successivo comma 2, estende alle suddette erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa quanto previsto dall’art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, disposizione che disciplina le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, pertanto, è previsto che le predette erogazioni siano deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Lo stesso comma 2 prevede, altresì, che ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali siano deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle detrazioni e delle deduzioni relative alle erogazioni in natura di cui ai precedenti commi 1 e 2, il successivo comma 3 opera un rinvio al disposto degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro del 28 novembre 2019, che, rispettivamente, determinano i criteri per la valorizzazione dei beni oggetto della liberalità in ragione della loro natura (art. 3) e individuano la documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni previste (art. 4).

 

Articolo 67 – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori: L’articolo in commento sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Per quanto attiene, poi, l’attività di consulenza, il primo comma, secondo periodo, della disposizione in esame, prevede la sospensione, sempre dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l’Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della presentazione di documentazione integrativa da parte del contribuente, alle istanze di interpello presentate a norma dell’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (interpello ordinario/qualificatorio, probatorio, disapplicativo e anti-abuso), dell’art. 6 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (interpello preventivo in materia di adempimento collaborativo), e dell’art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (interpello in materia di nuovi investimenti). Il medesimo periodo di sospensione si applica anche al termine per la regolarizzazione delle predette istanze, previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156. Per lo stesso periodo sono, altresì, sospesi i termini di cui all’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (in materia di ammissione all’adempimento collaborativo), i termini di cui all’art. 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in materia di procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata), e di cui agli articoli 31–ter e 31-quater del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (in materia di accordi preventivi per imprese con attività internazionale), nonché i termini relativi alle procedure di cui all’art. 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in materia di interpello per attività di ricerca e sviluppo). In relazione alle istanze di interpello di cui al comma 1, il successivo comma 2 stabilisce che, laddove tali istanze siano state presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta, così come il termine previsto dal succitato art. 3 del D.Lgs. n. 156 del 2016 per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a (ri)decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Sempre lo stesso comma 2, in considerazione della situazione emergenziale, stabilisce altresì che, per il solo periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata (di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68), ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it. Sono, altresì, sospese sempre dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c, 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (istanze di accesso a dati e documenti). Tale disposizione non si applica nei casi di indifferibilità ed urgenza. L’articolo si conclude prevedendo, in generale, che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159. La disposizione stabilisce dunque una proroga fino al 31 dicembre 2022 (secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori aventi sede in tutto il territorio italiano in scadenza entro il 31 dicembre 2020 . La norma dispone pertanto una proroga dei termini in favore degli Uffici che appare del tutto sproporzionata rispetto ai periodi di sospensione dei termini disposti in favore dei contribuenti.

 

Articolo 68 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione: L’articolo in commento prevede al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 29 del DL n. 78/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali(art. 30 del DL n. 78/2010). Lo stesso comma precisa che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Viene, altresì, prevista l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015. Nella disposizione manca, quindi, un rinvio che estenda la sospensione dei pagamenti derivanti da atti diversi da quelli espressamente richiamati, ed in particolare manca l’indicazione delle comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) inviate dall’Agenzia delle entrate ai fini della liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 o derivanti dal controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973. Allo stesso modo, non sembra siano state sospese le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del d.P.R. n. 602/1973 (anche quando la dilazione trae origine da un accertamento esecutivo), né le entrate tributarie e non tributarie riscosse dalle società iscritte nell’albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali di cui all’art. 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dai soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del citato d.lgs. (società a capitale interamente pubblico operanti secondo il modello organizzativo dell’in house providing10) e all’art. 1, comma 691, L. 27 dicembre 2013, n. 147. Il successivo comma 2 prevede che le disposizioni del comma 1 si applichino anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’Unione Europea e della connessa IVA all’importazione (art. 9, commi da 3-bis a 3- sexies del DL n. 16/2012), alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’art. 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. Il comma 3 contempla, infine, il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. “rottamazione-ter” (art. 3, commi 2, lettera b), e 23, e art. 5, comma 1, lettera d), del DL n. 119 del 2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del DL n. 34 del 2019), nonché del termine del 31 marzo 2020 relativo alla definizione agevolata dei debiti di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (c.d. “saldo e stralcio”) (art. 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018). Tali differimenti si rendono necessari in coerenza con il termine individuato dal comma 1 dell’articolo in commento. Il comma 4 prevede lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, i quali, a legislazione vigente (art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1999), scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Tale rinvio viene concesso al fine di evitare che l’approssimarsi della scadenza dei termini di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità imponga agli agenti della riscossione di portare a termine le attività di riscossione riguardanti i carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 e, in tal modo, di intensificare le azioni di recupero coattivo nei confronti di soggetti che prevedibilmente, anche una volta scadute le sospensioni concesse, continueranno ad avere difficoltà nell’assolvimento delle obbligazioni derivanti dai carichi iscritti a ruolo.

 

Articolo 71 – Menzione per la rinuncia alle sospensioni: L’articolo prevede che i contribuenti che decidano di non avvalersi di una o più delle sospensioni dei versamenti previste dal titolo IV del Decreto (misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese) e dall’art. 37 (sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici) possono chiedere che del versamento dagli stessi effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Art. 19 – Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario: L’art. 19 del Decreto prevede che i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e quelle rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali, ai sensi del d.lgs. n. 148/2015, possano sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, presentando, rispettivamente, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”. Il trattamento di integrazione salariale speciale COVID-19, in entrambi i casi su menzionati, può essere richiesto per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. L’art. 19, comma 2, del Decreto semplifica la fase di informazione/consultazione sindacale prodromica all’accesso alle prestazioni nonché quella del procedimento amministrativo consistente nella definizione e nell’inoltro della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale all’INPS. In particolare, stando al dato letterale della norma, i datori di lavoro che presentano domanda di trattamento salariale speciale COVID-19 sono dispensati dall’osservanza dell’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, rimanendo impregiudicati “l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica”. A dire il vero, la formula di legge non brilla per chiarezza e non è di immediata comprensione la portata della deroga all’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, visto il permanere dell’obbligo di informazione e consultazione sindacale, seppure in modalità “telematica”. Plausibilmente, la dispensa dall’osservanza dell’art. 14 di cui parla il decreto deve riferirsi alla deroga alle tempistiche previste dal suddetto articolo in materia di obbligo di informazione preventiva alle prescritte rappresentanze sindacali aziendali e territoriali nonché ai termini temporali di esaurimento della procedura di consultazione sindacale. L’unico termine da rispettare ai sensi del comma in esame è lo svolgimento della fase sindacale entro tre giorni successivi a quello della richiesta, espletata la quale il trattamento potrà essere concesso anche in caso di assenza o di mancato accordo.
La semplificazione dei termini temporali opera anche per quanto concerne il procedimento amministrativo di cui all’art. 15 e all’art. 30 del d.lgs. n. 148/2015. Infatti, i datori di lavoro potranno presentare la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria o dell’assegno ordinario speciale con causale “emergenza COVID-19” entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Da ultimo, un’importante semplificazione riguarda la verifica dei presupposti causali previsti dall’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015. Sul punto è dato comprendere che in sede di valutazione delle domande gli Uffici terranno conto del carattere eccezionale della nuova causale “emergenza COVID-19” e delle esigenze di velocizzazione delle procedure. Si ritiene, infatti, che le sedi INPS competenti non dovranno verificare la sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento, poiché tali requisiti sono insiti nella crisi emergenziale contingente che, di per sé, è qualificabile come “oggettivamente non evitabile”. Così ragionando, si ritiene che anche la valutazione in ordine alla ripresa della normale attività lavorativa non sia necessaria ai fini dell’integrabilità della causale. Ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del Decreto, il legislatore concede ai datori di lavoro che ricorrono al trattamento speciale di integrazione salariale il beneficio della neutralizzazione, ai fini delle successive richieste, dei periodi di CIGO o di assegno ordinario rispetto al computo dei limiti di durata previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dagli artt. 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del d.lgs. n. 148/2015. La decretazione di urgenza si occupa anche dei costi di ricorso al trattamento speciale COVID-19, precisando che in relazione ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi a fronte dell’emergenza epidemiologica non è dovuto il pagamento del contributo addizionale previsto dagli artt. 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, d.lgs. n. 148/2015 (v. art. 19, comma 4). Con tale precisazione, il legislatore chiarisce che l’emergenza epidemiologica rientra nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (cd. EONE) per i quali, per l’appunto, non vi è aggravio contributivo in capo ai datori di lavoro che ricorrano ad ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Il comma 5 dell’art. 19 del Decreto armonizza i trattamenti del Fondo di integrazione salariale previsti per i lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti che occupano meno di 15 dipendenti.
Il disposto normativo in esame istituisce l’Assegno ordinario anche per le imprese con più di 5 dipendenti, verso le quali il Fondo di integrazione salariale era tenuto a garantire il solo Assegno di solidarietà. L’ampliamento dei destinatari dell’Assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale, però, non viene prescritto in via definitiva, ma resta collegato alle richieste di trattamento riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nell’arco temporale che va dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, per la durata massima di nove settimane. Su istanza del datore di lavoro il predetto trattamento può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Nella stessa prospettiva di armonizzazione delle prestazioni, i commi 6 e 7 dell’art. 19 del Decreto stabilisce che i Fondi di solidarietà “Alternativi” di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015, nonché i fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, garantiscano l’erogazione dell’assegno ordinario “emergenza COVID-19” con le medesime modalità di introdotte in via speciale dal Decreto. I fondi di solidarietà alternativi interessati sono quelli dell’artigianato e della somministrazione di lavoro. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono posti a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In considerazione del carattere emergenziale della causale di ricorso ai trattamenti, il comma 8 dell’art. 19 agevola l’ammissione al trattamento di integrazione salariale dei lavoratori a prescindere dal possesso del requisito di anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 148/2015, purché i destinatari risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Il trattamento speciale di integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario COVID-19, di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 19 e di cui all’art. 21, sono riconosciuti nel limite massimo di spesa pari a 1.347,1 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

 

Art. 20 – Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria: Dopo aver istituito i trattamenti di integrazione salariale COVID-19, il legislatore si preoccupa di coordinare le misure speciali con quelle già eventualmente in essere. Alla luce di questo, il comma 1 dell’art. 20 del Decreto prevede che le aziende che alla data di entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro. In proposito, la disposizione normativa chiarisce senza eccezioni che la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata, non essendo necessaria l’interruzione

della stessa. L’integrazione salariale straordinaria, dunque, potrà essere riattivata al termine del periodo utile di CIGO COVID-19. Il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso con causale “emergenza COVID-19” non è conteggiato né ai fini dei limiti di durata complessiva dei trattamenti CIG né ai fini del limite massimo di durata CIGO, previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dall’art. 12 del d.lgs. n. 148/2015 (cfr. art. 20, comma 2). In termini di costi contributivi, anche nell’ipotesi di sospensione e sostituzione della cassa integrazione guadagni straordinaria, il trattamento CIGO COVID-19 non prevede pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015 (v. art. 20, comma 3). Il comma 4 dell’art. 20 introduce una semplificazione limitatamente ai termini procedimentali, statuendo la disapplicazione degli articoli 24 e 25 del d.lgs. n. 148/2015, in via transitoria, per l’espletamento dell’esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale.  Anche i trattamenti speciali di integrazione salariale, disciplinati dall’art. 20, sono riconosciuti nel limite massimo di un tetto di spesa fissato (ex comma 5) a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

 

Art. 21 – Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso: In modo analogo, l’art. 21 del Decreto opera un coordinamento tra l’assegno di solidarietà a cui siano ricorsi i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, alla data di entrata in vigore del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, e l’assegno ordinario COVID-19. I predetti datori di lavoro possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Anche in questo caso, la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario “COVID-19” non sono conteggiati ai fini dei limiti dei limiti di durata previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, e dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n 148/2015.
Le prestazioni di sostegno al reddito disciplinate dall’art. 21 del Decreto sono riconosciute nel limite massimo di spesa previsto dall’art. 19, comma 9. Ai sensi del comma 4, limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto in materia di contribuzione addizionale dall’art. 29, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 148/2015.

 

Art. 22 – Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga: L’art. 22 del Decreto disciplina la possibilità di ricorso ad ammortizzatori sociali in deroga per quei datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Il sistema degli ammortizzatori sociali in deroga sembra ricalcare quello già conosciuto nella fase di crisi economica originatasi tra l’anno 2008 e il 2009. Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Ad eccezione delle imprese che occupano fino a cinque dipendenti, il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (cd. CIGD) può essere richiesto previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, concluso anche con modalità telematica. Al fine di soddisfare le esigenze di velocizzazione delle procedure, dunque, le imprese che non occupano oltre cinque dipendenti possono accedere al trattamento CIGD anche in mancanza di accordo sindacale, ricorrendone gli ulteriori presupposti. Il trattamento CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione dell’ammortizzatore sociale i datori di lavoro domestico. Ai sensi del comma 3 dell’art. 22 del Decreto, il trattamento in deroga è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le predette risorse sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I trattamenti di integrazione salariale in deroga sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei prescritti limiti di spesa. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni.
Le domande di CIGD dovranno essere presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiranno secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. In considerazione dell’operatività dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, sono questi trasferite le risorse finanziarie relative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, previsti dal comma 1 dell’art. 22 del DL, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il trattamento CIGD può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’art. 44, comma 6-ter, del d.lgs. n. 148 del 2015. Sotto questo profilo, sarebbe auspicabile che l’INPS semplifichi la procedura di concessione del trattamento, raccordandosi con le regioni e le province autonome al fine di evitare la duplicazione di istanze di trattamento CIGD.

 

Art. 23 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19: Le disposizioni del capo II disciplinano in primis la fruizione di congedi parentali e permessi speciali per i genitori lavoratori dipendenti che abbiano particolari bisogni di cura familiare in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. In proposito, l’art. 23, comma 1, introduce il diritto alla fruizione di un congedo parentale speciale per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli di età non superiore ai 12 anni o con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. I periodi di congedo sono accompagnati da una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e sono coperti da contribuzione figurativa. Qualora i genitori lavoratori, nelle more della emanazione del decreto e durante il periodo di sospensione previsto a decorrere dal 5 marzo, abbiano già fatto ricorso ad eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del d.lgs. n. 151/2001, questi ultimi saranno convertiti nel congedo speciale di cui al comma 1 dell’art. 23, con diritto alla specifica indennità. Una misura analoga è prevista anche per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Questi hanno diritto a fruire, alle medesime condizioni dei lavoratori subordinati, di un congedo parentale speciale di pari durata per il quale, però, in considerazione della peculiarità del rapporto di collaborazione, è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Ai sensi del comma 4 dell’art. 23, la fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni il legislatore prevede una misura differenziata di astensione dal rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto di lavoro e contestuale divieto di licenziamento. Ai sensi del comma 6 dell’art. 23, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. Per il congedo in esame, il decreto esclude sia la corresponsione di indennità sia il riconoscimento di contribuzione figurativa. In alternativa ai congedi parentali retribuiti, di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 23, i medesimi lavoratori beneficiari, possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo 2020, nel periodo di cui al comma 1 dell’art. 23. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50. Il bonus baby-sitting è altresì riconosciuto, ex comma 8-bis dell’art. 23, ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. L’art. 23 del Decreto, infine, rimanda all’INPS la definizione delle modalità operative per accedere ai congedi parentali straordinari retribuiti, di cui ai commi 1 e 2, ovvero al bonus baby sitting, di cui al comma 8. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l’anno 2020, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.

 

Art. 24 – Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104: L’art. 24 del Decreto incrementa il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive dodici giornate condizionandone, però, la fruizione nei mesi di marzo e aprile 2020.

 

Art. 25 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19: L’art. 25 del DL estende le misure già previste all’art. 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, per i genitori lavoratori del settore privato anche a quelli del settore pubblico. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Ai sensi del comma 3 dell’art. 25 del DL, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché dipendenti dalla Polizia di Stato, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’art. 23, comma 8, in alternativa ai congedi parentali straordinari retribuiti, di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000,00 euro. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell’Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate. I congedi parentali straordinari indennizzati e il bonus baby sitting per i genitori lavoratori nel settore pubblico sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro annui per l’anno 2020.

 

Art. 26 – Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato: Con il comma 1 dell’art. 26 del Decreto, il legislatore chiarisce quale debba essere il trattamento dei periodi trascorsi dal lavoratore in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’art. 1, comma 2, lettere h) e i) del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6. Una simile condizione dei lavoratori del settore privato è equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Diversamente, con il comma 1-ter dell’art. 26, il Governo stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immuno- depressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, abbiano diritto ad un periodo di assenza, qualora prescritto dalle competenti autorità sanitarie, equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’art. 19, comma 1, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9. Il trattamento di malattia per i periodi trascorsi dal lavoratore in quarantena deve essere supportato dalla certificazione del medico curante con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’art. 1, comma 2, lettere h) e i) del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore del decreto anche in assenza del provvedimento dell’autorità sanitaria. Al fine alleviare i costi di gestione della “malattia” dei lavoratori in quarantena e del “ricovero” degli immunodepressi, il comma 4 dell’art. 26 del Decreto prevede che gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali in considerazione ulteriori domande.

 

Articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 38 – Indennità: Con gli artt. 27 e ss. è riconosciuta un’indennità una tantum di ammontare pari a 600 euro in favore delle seguenti categorie di lavoratori:

  • liberi professionisti titolari di partita iva (attiva alla data del 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data;
  • operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Le indennità sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo prevista per ciascuna categoria di destinatari:

  • 170 milioni di euro per l’anno 2020, per le indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
  • 800 milioni di euro per l’anno 2020 per le indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago).
  • 86,5 milioni di euro per l’anno 2020 per le indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali).
  • 330milioni di euro per l’anno 2020 per le indennità lavoratori del settore agricolo.
  • 40,5 milioni di euro per l’anno 2020 per le indennità lavoratori dello spettacolo.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

 

Entro fine marzo verranno pubblicate sul sito inps le istruzioni per poter richiedere il bonus di 600€ previsti dal decreto “cura Italia”. La domanda dovrà essere presentata online e occorre essere in possesso del PIN DISPOSITIVO. Il PIN ordinario ottenuto online o attraverso il Contact center non permette di inoltrare domande per prestazioni e benefici. Per fruire di tali servizi, occorre convertire il PIN ordinario in PIN dispositivo recandosi in una sede INPS e compilando il modulo MV35 – Richiesta assegnazione codice PIN dispositivo per il cittadino oppure utilizzando la procedura online per convertire il PIN. Se si utilizza la procedura online, una volta inserito il PIN ordinario, l’utente deve stampare e firmare il modulo di richiesta, scansionare il modulo firmato e un documento di riconoscimento e caricarli online. In alternativa, il modulo firmato e la copia del documento possono essere inviati al Contact center tramite il numero di fax 800 803 164 o consegnati recandosi in una sede INPS. Completate le verifiche, il PIN ordinario viene convertito in PIN dispositivo.

Art. 39 – Diritto di precedenza lavoro agile: Fino al 30 aprile 2020, ai lavoratori dipendenti disabili ex legge n. 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile ai sensi della medesima legge hanno diritto allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile, salvo le ipotesi in cui tale modalità sia incompatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

 

Art. 40 – Sospensione delle misure di condizionalità: Sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del Decreto:

  • gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del d.lgs. n. 148/2015;
  • gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’art. 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
  • i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all’art. 20, comma 3, lettera a), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 15.

 

Art. 42 – Disposizioni INAIL: Con decorrenza dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste da produrre all’INAIL per l’accesso alle prestazioni erogate dall’Istituto, nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle rendite. Il secondo comma regola alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa antinfortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro (che, al pari della contrazione di altre malattie infettive e parassitarie, è a carico dell’INAIL). Le prestazioni INAIL si applichino anche durante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente astensione dal lavoro, a tutti i casi accertati di infezione dipendente da causa di lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico. Con decorrenza dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 sono sospesi i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste da produrre all’INAIL per l’accesso alle prestazioni erogate dall’Istituto, nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle rendite. Il secondo comma regola alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa antinfortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro (che, al pari della contrazione di altre malattie infettive e parassitarie, è a carico dell’INAIL). Le prestazioni INAIL si applichino anche durante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente astensione dal lavoro, a tutti i casi accertati di infezione dipendente da causa di lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

 

Art. 44 – Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19: Nella consapevolezza che l’emergenza epidemiologica espone i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti, al rischio di cessazione, riduzione o sospensione della loro attività o del loro rapporto di lavoro, il Governo istituisce per questi soggetti un Fondo per il reddito di ultima istanza. La misura interessa, nello specifico, anche i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” garantisce il riconoscimento alla platea di soggetti interessati di una indennità, nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di ultima istanza.

 

Art. 46 – Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e riduzione di personale di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Prima che siano decorsi 60 giorni dalla data di emanazione del decreto, inoltre, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

Art. 33 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: Sono allungati da 68 a 128 giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020. Per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Sono ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.

 

Art. 34 – Proroga dei termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale: A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL sono sospesi di diritto.

 

Art. 37 – Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici: È prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I termini riprendono a decorrere dal 1°giugno 2020, consentendo anche la rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Art. 49 – Fondo centrale di garanzia PMI: Tra le misure volte ad evitare crisi di liquidità per le imprese contenute nel Titolo III del Decreto, l’art. 49 provvede a rafforzare ed estendere l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla L. 662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria che rimarranno operative per 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto:

  • l’importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa;
  • la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l’obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove previste;
  • sono ammissibili alla garanzia del fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;
  • la garanzia sarà allungata automaticamente nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all’emergenza COVID-19;
  • la valutazione per l’accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo “andamentale” consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
  • è prevista l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;
  • sono ammissibili alla garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;
  • per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  • per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
  • è elevato a 40.000 euro l’importo massimo per le operazioni di microcredito (art. 111 d.lgs. n. 385 del 1993), con relativo aggiornamento del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176;
  • sono estese anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, attraverso le specifiche garanzie rilasciate da ISMEA, che avrà a disposizioni 80 milioni di euro da utilizzare per tali misure di garanzia;
  • sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Gli interventi di cui al comma 1 della norma sono finanziati complessivamente per 1,5 miliardi in relazione all’anno 2020, a cui si aggiungono gli 80 milioni destinati a ISMEA. Nel senso di fornire alle imprese (soprattutto quelle di dimensioni ridotte) nuove opportunità di reperimento di risorse finanziarie a costo contenuto, è da accogliere positivamente l’abbattimento delle commissioni per l’accesso al Fondo e per il mancato perfezionamento delle operazioni, che nel 2019 hanno comportato oneri per le imprese per quasi 43 milioni. L’innalzamento a 5 milioni dell’importo massimo garantito, inoltre, ridarà capacità di finanziamento anche alle imprese che avevano esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo. A tale proposito, considerata la centralità nel tessuto produttivo nazionale della platea delle PMI cui si rivolge, sarebbe forse stato opportuno estenderne la possibilità di applicazione su un arco temporale diverso, calibrandone all’occorrenza l’ampiezza in funzione dell’effetto moltiplicatore degli impatti di specifici settori merceologici ed economici in cui operano i soggetti coinvolti: secondo alcune analisi del Dipartimento Sviluppo e Coesione, infatti, l’effetto moltiplicatore delle garanzie dirette è mediamente pari a 16. Tenendo in considerazione un tasso di copertura dell’80%, nelle intenzioni del Governo la misura in questione dovrebbe movimentare un importo complessivo pari a circa 24 miliardi. Inoltre, trattandosi di uno strumento rotativo, per effetto del graduale rimborso dei finanziamenti, è possibile reimpiegare più volte le risorse assegnate. Lo stanziamento previsto dal presente decreto, inoltre, aggiungendosi alle risorse già disponibili (circa 1,1 miliardi) e i “rientri” previsti per rate scadute (pari a circa 1 miliardo), dovrebbe garantire un significativo aumento dei finanziamenti ammessi al Fondo. In relazione alla misura sopra analizzata, i beneficiari sono rappresentati da micro, piccole e medie imprese, definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

 

Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19: Il comma 2 dispone la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari di cui possono beneficiare (facendone richiesta al soggetto creditore) microimprese e PMI italiane (co. 5) che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito, rispetto ai quali la misura dispone quanto segue:

  • apertura di credito, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se superiori alla data del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;
  • contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, per cui è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020. È inoltre previsto uguale trattamento per tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale. Così come viene chiarito nella relazione illustrativa, il tutto non determinerà, da un punto di vista attuariale, alcun aggravio di costi né per l’intermediario e tanto meno per il soggetto fruitore (impresa). Si chiarisce inoltre che tutti gli oneri amministrativi restano a carico dell’intermediario;
  • mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche se perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie, con le rate o i canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020. Nella misura è prevista la sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 2020 unitamente agli elementi accessori, senza che ciò, in termini attuariali, comporti aggravio di costi né per l’intermediario e né tanto meno per le imprese clienti. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.

Gli oneri amministrativi anche in questa circostanza restano a carico degli intermediari. Resta salvo, così come indicato nella presente disposizione, che le imprese possono beneficiare della sospensione anche della sola quota capitale. Durante il periodo di moratoria gli intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto o sconfinamento, come precisato anche nella relazione illustrativa. Le imprese devono autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia (co. 3) per ottenere una moratoria sui finanziamenti che alla data di pubblicazione del Decreto non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato” (co. 4). La sospensione dei pagamenti priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori. La moratoria, che non genera nuovi o maggiori oneri per le banche (rispetta quindi il principio della neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati, è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria. In effetti, per mitigare gli effetti economici di un possibile peggioramento nella qualità dei crediti oggetto di moratoria, alle misure di sostegno è associata la previsione del possibile intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (che copre parzialmente le esposizioni interessate). Il comma 6 stabilisce che le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia, con una dotazione di 1,73 miliardi. La garanzia copre solo parzialmente i danni eventualmente subiti dalle banche in conseguenza dell’evento eccezionale, secondo i seguenti importi:

  • 33% per i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del Decreto in esame dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
  • 33% per i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);
  • 33% per le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

La moratoria può essere applicata anche a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi (comportando che il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti terzi) e ai finanziamenti agevolati (previa comunicazione all’ente incentivante). I commi da 7 a 11 esplicitano le modalità e i termini di attivazione ed escussione della garanzia, nonché la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio. La presente moratoria dei finanziamenti è inserita nelle misure emanate dal governo in risposta agli effetti prodotti dall’epidemia COVID-19, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (co. 1), riconoscendolo come “evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia”. Scopo della misura è quello di “evitare che un calo della domanda molto forte […] abbia effetti permanenti sull’attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari”. Anche la misura in questione si pone in scia rispetto alla proposta del CNDCEC di cui al n. 6 dell’allegato 2 della Informativa n. 21/2020 del 10 marzo u.s., ed è da accogliere favorevolmente in quanto è tesa a tutelare le imprese da eventuali situazioni di gap finanziario connesse alla riduzione delle attività in seguito all’emergenza legata al COVID-19. In uno scenario di shock negativo – ancorché temporaneo – sia dal lato della domanda che dell’offerta, infatti, è necessario evitare che gli effetti siano permanenti su un numero elevato di operatori economici. A tale proposito, i dati esposti nella Relazione Tecnica indicano che l’importo complessivo dei prestiti alle PMI che beneficerebbero della moratoria è stimato in circa 219 miliardi, così suddivisi:

  • 97 miliardi per linee di credito in conto corrente (di cui 66 utilizzati);
  • 60 miliardi per finanziamento relativi ad anticipi su titoli di credito (utilizzati per 35); – 29 miliardi per altri prestiti a breve termine;
  • 33 miliardi per rate di mutui e leasing in scadenza.

Mentre è positiva la possibilità di lasciare in capo alle imprese la facoltà di utilizzare la moratoria solo per la quota capitale o per l’intera rata, desta qualche perplessità solo la limitata articolazione temporale della misura (circa sei mesi). Come in precedenza sottolineato, infatti, attesa la forte rilevanza dei danni subiti dalle PMI italiane a causa dell’emergenza sanitaria, anche in questo caso sarebbe stato opportuno prolungare i benefici previsti dalla norma, calibrandone all’occorrenza l’ampiezza in funzione dell’effetto moltiplicatore degli impatti di specifici settori merceologici ed economici in cui operano i soggetti coinvolti. In tal senso, richiamando quanto riportato nella relazione illustrativa in relazione ai mutui e “altri finanziamenti a rimborso rateale”, il pagamento delle rate riscadenzato tra le parti potrebbe far presumere l’allungamento ad un anno della sospensione così come anche proposto nella moratoria ABI e nelle richieste del CNDCEC). Riguardo alla platea dei beneficiari, si ritiene che essa comprenda anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi: la raccomandazione 2003/361/CE, all’art. 1 dell’allegato, infatti, definisce l’impresa come “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”. In tal senso, anche la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), in merito ai “Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)”, ha esteso l’accesso “ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell’allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall’articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”. Pertanto, considerando il contesto critico in cui il presente Decreto vuole perseguire i propri obiettivi, risulterebbe incoerente un’interpretazione restrittiva della cerchia dei beneficiari, rispetto alla quale appare eventualmente opportuno un chiarimento.

 

Art. 57 – Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia: La norma mira a rafforzare la liquidità del sistema economico, prevedendo le seguenti misure, anche a favore delle grandi imprese, che non possono avere accesso al Fondo di Garanzia per le PMI che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale:

  • le banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti, potranno erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza sanitaria;
  • CDP, infatti potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
  • lo Stato potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

Per il fondo destinato alla copertura delle garanzie dello Stato è prevista una dotazione iniziale di 500 milioni. Dal punto di vista operativo, la misura interviene su aggregati omogenei di finanziamenti bancari: la garanzia è prestata sul portafoglio complessivo di finanziamenti, coprendone porzioni caratterizzate da differenti livelli di rischio. Nello specifico, in caso di garanzia di prima perdita, la garanzia copre tutti i finanziamenti non ripagati fino ad una quota massima percentuale predefinita (c.d. “cap massimo alle perdite”). In caso di prima perdita pari ad esempio al 10% del portafoglio di finanziamenti, la leva della garanzia è almeno 20x (per cui, per ogni euro garantito l’ammontare del portafoglio di finanziamenti è almeno di venti euro). Nel caso di specie, applicando il moltiplicatore previsto alla dotazione assegnata (500 milioni), si garantirebbero portafogli bancari per un ammontare complessivo di almeno 10 miliardi. Si segnala, peraltro, che il meccanismo consentirebbe alle banche di liberare capitale regolamentare e di applicare la c.d. “supervisory formula” sulla tranche senior: in forza di tale formula, le banche applicano una percentuale di assorbimento del loro capitale sui singoli finanziamenti pari al 15% anziché, tipicamente, al 75/100%. In questo modo, le banche hanno incentivo ad erogare più credito alle imprese grazie al ridotto assorbimento di capitale. Inoltre, il meccanismo previsto consente di eliminare eventuali fenomeni di moral hazard in quanto i soggetti interessati (anche le banche) assumerebbero tutti quota parte del rischio:

  • CDP potrà assumere sino all’80%;
  • il MEF potrà assumere sino all’80% del rischio CDP (vale a dire il 64%);
  • la banca assumerà un rischio residuo pari al 20%.

Giova sottolineare, infine, come lo strumento in questione, rispetto a quelli previsti dal Fondo centrale di Garanzia, non fanno riferimento alla normativa “de minimis” e, di conseguenza, non erodono il relativo plafond. I due strumenti, pertanto, sono pienamente complementari e il decreto ministeriale attuativo potrà meglio definire i rispettivi ambiti applicativi. Lo strumento in questione è rivolto a una platea più ampia rispetto ai precedenti: oltre alle PMI, possono usufruirne anche grandi imprese, garantendo non solo nuovi portafogli ma anche portafogli già esistenti.

 

 

Il Fondo di garanzia per le PMI estende la garanzia già concessa sui finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 che rientrano nell’applicazione dell’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 sottoscritto, in data 6 marzo 2020, dall’ABI e dalle Associazioni Imprenditoriali in considerazione dell’emergenza COVID-19. Per i finanziamenti per i quali sia comunicata dalle banche o dai confidi la variazione in aumento del piano di rientro del debito, connessa alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine o all’allungamento della durata ai sensi di quanto previsto dall’Accordo per il Credito, sarà, pertanto, confermata d’ufficio la garanzia del Fondo senza una nuova valutazione del merito di credito delle PMI e dei professionisti beneficiari. La medesima procedura sarà applicata anche ai finanziamenti cui siano riconosciute condizioni di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo per il credito, ovvero per i quali la sospensione o l’allungamento della durata sia accordata da soggetti non firmatari del predetto Accordo.

 

Art. 72 – Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese: È istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione di diverse iniziative, tra cui la costituzione, nell’ambito del fondo rotativo per programmi di penetrazione commerciale in Paesi Extra UE di cui all’art. 2, comma 1, del d.l. n. 251/1981 di una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto – in regime “de minimis” – fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi della norma in questione, secondo criteri e modalità stabiliti dal Comitato agevolazioni di cui all’art. 1, comma 270, della L. 205/2017.

 

Art. 80 – Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo: La norma prevede di incrementare di 400 milioni la dotazione finanziaria destinata ai contratti di sviluppo di cui all’art. 43 del D.L. n. 112 del 2008, destinati al supporto di investimenti di importo superiore a 20 milioni nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale.
Tale intervento si aggiunge alle risorse assegnate dalla legge di bilancio 2020 (100 milioni), che dovrebbero essere ulteriormente incrementate per far fronte alla richiesta che ha già registrato un significativo “overbooking”. Lo strumento in questione può essere molto utile per attivare investimenti e mobilitare risorse fina

nziarie, come confermato dai dati di Invitalia: a far data dall’apertura dello sportello agevolativo regolato dalla normativa in vigore, intervenuta a giugno 2015, sono stati approvati circa 163 Contratti di sviluppo, che consentono la potenziale attivazione di investimenti per oltre 5,8 miliardi di euro a fronte dei quali sono state concesse agevolazioni finanziarie (nella forma di contributo in conto capitale o alla spesa e di finanziamento agevolato) per oltre 2,6 miliardi, che hanno consentito la creazione/salvaguardia di oltre 80.000 posti di lavoro. Ad ogni modo, poiché i dati del Soggetto Gestore indicano richieste complessive di gran lunga superiori alla domanda, sarebbe opportuno ipotizzare un significativo apporto di risorse aggiuntive al fine di garantire operatività alla misura, come confermato anche dalla Relazione Illustrativa al Decreto.

 

Art. 95 – Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo: In base alla norma in questione, per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi i pagamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Tali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, consentendo loro di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati in forza di provvedimenti governativi o regionali.

 

Art. 54 – Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”: La norma estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all’art. 2, comma 475, della L. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. Questi ultimi dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, hanno registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19. A tale scopo, non è necessaria la presentazione dell’indicatore ISEE. Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda. Per l’anno 2020, al Fondo di Solidarietà destinato a supportare la moratoria in questione anche attraverso il pagamento di interessi compensativi (fino al 50%) sono assegnati 400 milioni. L’estensione ai lavoratori autonomi titolari di mutuo prima casa ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari a circa 473.000 soggetti, come indicato dalla Relazione Tecnica.

 

  1. Misure in materia di giustizia: L’art. 83 del Decreto in esame contiene le “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”. Le previsioni in materia di giustizia riscrivono, e nello stesso tempo abrogano, quelle introdotte con gli articoli 1 e 2 del d.l. 8 marzo 2020, n. 11. È, in tal senso, opportuno ricordare che il primo comma dell’art. 1 del d.l. n. 11/2020 ha stabilito a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso d.l., vale a dire dal 9 marzo, e sino al 22 marzo 2020, il rinvio d’ufficio, a data successiva al 22 marzo 2020, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le uniche eccezioni dei procedimenti indicati all’articolo 2, comma 2, lettera g), del d.l. Si tratta di procedimenti civili e penali con carattere urgente o prioritario. Si segnalano, tra gli altri: 1) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; 2) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’art. 304 del c.p.p.; procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive; 3) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’art. 392 del c.p.p.. Il secondo comma dell’art. 1 del d.l. n. 11/2020, con una disposizione di portata generale, ha previsto, invece, nel medesimo periodo, la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati nel comma 1, ferme le eccezioni richiamate, precisando che, ove il decorso dei termini avesse inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso fosse differito alla fine di detto periodo e, dunque, dopo il 22 marzo 2020. L’art. 83 del Decreto ripropone le previsioni su citate, apportando le seguenti modificazioni:
  • il termine del rinvio d’ufficio delle udienze civili e penali è prorogato al 15 aprile 2020, ferme restando le eccezioni previste e sopra richiamate, che vengono riproposte nella medesima formulazione all’interno del nuovo comma 311;
  • è espressamente chiarito che la sospensione dei termini che, in base alle nuove previsioni, opera fino al 15 aprile 2020, si riferisce al compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (e, quindi, non soltanto con riferimento a quelli pendenti, con udienza già fissata, e da rinviare d’ufficio) e che in tal senso, ferme restando le eccezioni suddette, la medesima sospensione si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, a tutti i termini procedurali (ivi inclusi, quindi, anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali). L’art. 83, comma 2, precisa altresì che si intendono sospesi, per la medesima durata su indicata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 546/199212;
  • alla generalizzata sospensione dei termini, il comma 4 affianca, per la medesima durata, la sospensione del corso della prescrizione e la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non, di cui agli articoli 303 e 308 cpp. in aggiunta all’originaria formulazione dell’art. 1, comma 2 del d.l. n. 11/2020 secondo cui “ove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”, è previsto che, quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, l’udienza o l’attività da cui decorre il termine è differita, in modo da consentirne il rispetto, facendo decorrere il suddetto termine ex novo, al di fuori del periodo di sospensione;
  • il periodo nel corso del quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative già previste nell’originario art. 2 del d.l. n. 11/2020 (misure organizzative che vengono riproposte nella medesima formulazione all’interno del nuovo comma 7), diviene quello compreso tra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020;
  • nell’ambito di tali misure, è prevista la possibilità di rinviare le udienze civili e penali a data successiva non più al 31 maggio 2020, ma al 30 giugno 2020, ferme restando le eccezioni di cui al comma 3.

In altri termini, successivamente al 15 aprile (data in cui la previsione del rinvio d’ufficio delle udienze e quella della sospensione ex lege dei termini cessano di avere efficacia) la fissazione e la trattazione delle udienze potrà avvenire secondo le modalità organizzative che saranno individuate dai Capi dei vari Uffici giudiziari, in conformità delle previsioni sopra richiamate. Si pone nella dovuta evidenza che il comma 21 dell’art. 83 del Decreto conferma l’applicabilità delle suddette disposizioni, in quanto compatibili, ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. Si segnala al riguardo, che l’art. 67 (Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori), comma 1, del Decreto dispone la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi all’attività di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Tale regola, se confermata con la legge di conversione, si pone in aperto contrasto con il principio del giusto processo in quanto finisce per concedere agli enti impositori un periodo di sospensione dei termini processuali più lungo rispetto a quello stabilito per i contribuenti (sospensione fino al 15 aprile, per i contribuenti; fino al 31 maggio, per gli enti impositori). Di nuovo conio, invece, sono le previsioni contenute nei commi 13, 14 e 15 dell’art. 83 del Decreto che, essenzialmente, introducono alcune deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale, nonché quelle relative alla sospensione dei termini per il compimento degli atti previsti nei procedimenti di risoluzione giudiziale delle controversie. In riferimento a tale ultimo aspetto, il comma 20 del citato art. 83 stabilisce che nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, nonché in tutti gli altri procedimenti disciplinati da vigenti disposizioni per la risoluzione alternativa delle controversie sono sospesi, parimenti fino alla data del 15 aprile 2020, i termini per lo svolgimento di qualunque attività qualora detti procedimenti siano stati promossi entro la data del 9 marzo 2020 e, al contempo, costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Con riferimento alla giustizia amministrativa, il successivo art. 84, comma 1, del Decreto stabilisce che anche i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi dall’8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 e che le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale arco temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva. Per quanto attiene ai procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo periodo, la stessa disposizione stabilisce che siano decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato e che la relativa trattazione collegiale sia fissata in una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il comma 2 dell’art. 84, in deroga al citato comma 1, prevede che, dalla data del 6 aprile 2020 fino a quella del 15 aprile 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati qualora le parti costituite ne facciano congiuntamente richiesta. La medesima disposizione stabilisce che nei procedimenti cautelari, in cui sia stato emanato decreto di accoglimento (parziale o totale), la trattazione collegiale è fissata a partire dalla data del 6 aprile 2020, salvo che una delle parti su cui incide la misura cautelare non depositi un’istanza di rinvio; in tal caso, la trattazione collegiale è rinviata a data successiva al 15 aprile. Anche con riferimento alla giustizia amministrativa, il comma 4 dell’art. 84 del Decreto individua le misure organizzative, ivi comprese quelle incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, che i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, possono adottare per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari, includendovi la misura del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. Da ultimo, l’art. 85, comma 1, del Decreto prevede l’applicazione a tutte le funzioni svolte dalla Corte dei Conti dei menzionati artt. 83 e 84, in quanto compatibili e non contrastanti con le previsioni contenute al suo interno. Il terzo comma dell’art. 85 elenca le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari che, a decorrere dall’8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i vertici istituzionali degli uffici centrali e territoriali adottano al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati all’interno degli uffici; nell’ambito di tali misure, è prevista la possibilità di rinviare d’ufficio le udienze e le adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, ad eccezione di quelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre un grave pregiudizio alle parti. Il successivo comma 4 dell’art. 85, con riferimento generale a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo svolte dalla Corte dei conti, stabilisce, nell’ipotesi di rinvio, la sospensione dei termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, fino alla data del 1° luglio 2020 specificando, al contempo, che detta sospensione si applica non soltanto alle fasi collegiali, ma anche a quelle istruttorie e preprocessuali, alle prescrizioni in corso e alle attività istruttorie e di verifica relative alle attività giurisdizionali, di controllo preventivo, concomitante e successivo. La sospensione dei termini, ai sensi del comma 6, non opera con riferimento alle sole attività di controllo preventivo di legittimità, in relazione alle quali continuano ad applicarsi i normali termini di legge. Per quanto attiene, inoltre, alle controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile, il comma 5 dell’art. 85 prevede che, nell’arco temporale compreso tra il 15 aprile 2020 e il 30 giugno 2020, le stesse passino in decisione sulla base degli atti depositati e senza discussione. Il comma 8 dell’art. 85 abroga, infine, le disposizioni originariamente contenute in materia di giustizia contabile nell’art. 4 del d.l. n. 11/2020.

 

Art. 106 – Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società: L’art. 106 del Decreto in esame prevede disposizioni relative al funzionamento delle assemblee delle società che in questi giorni devono procedere all’approvazione dei bilanci. Per far fronte alla delicata situazione emergenziale del Paese, il Governo ha adottato rigorose misure di contenimento e distanziamento sociale che non consentono di poter procedere agevolmente con le assemblee dei soci e degli azionisti presso la sede sociale. Il Decreto si muove su due piani differenti ma del tutto complementari. Per un verso, si interviene sui termini per l’approvazione dei bilanci di tutte le società, consentendo una proroga ex lege di quelli già fissati nel codice civile e nel TUF; per altro verso, si potenzia la partecipazione all’assemblea con collegamento da remoto. Non è ipotesi del tutto trascurabile che le società di dimensioni modeste potrebbero non aver allestito la struttura organizzativa per tenere assemblee con strumenti di telecomunicazione.
Alla luce di tanto, l’art. 106, comma 1, del Decreto stabilisce che “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”. Le disposizioni di riferimento sono rappresentate dall’art. 2364 c.c. per le s.p.a., dall’art. 2478-bis c.c. per le s.r.l. e dall’art. 154-ter del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), per le società quotate. Le previsioni del codice civile precisano che l’assemblea deve essere convocata per l’approvazione del bilancio almeno una volta all’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’art. 2364, secondo comma, c.c. e l’espresso rinvio che l’art. 2478-bis c.c. effettua a tale norma consentono, peraltro, che una previsione di statuto preveda un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, qualora si tratti di società tenute alla redazione del consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società. Nelle ipotesi in cui la società intenda fruire di tale opzione, gli amministratori sono tenuti a segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’art. 2428 c.c.. L’art. 154-ter del TUF dispone che le società quotate sono tenute a mettere a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l’attestazione prevista ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5, del TUF (attestazione resa dagli amministratori e dal dirigente preposto sui bilanci). Lo stesso art. 154-ter del TUF, richiamando, al primo comma, l’art. 2364, secondo comma, c.c., consente alle società di fruire della dilazione temporale per l’approvazione dei bilanci in presenza delle condizioni ivi indicate. In base all’art. 2364, secondo comma, c.c., solo una previsione di statuto può consentire di derogare alla regola dell’approvazione del bilancio entro i centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio e fissarla entro i centottanta giorni. La possibilità di fruire del maggior termine di centottanta giorni, inoltre, è condizionata espressamente a:

  • redazione del bilancio consolidato;
  • particolari esigenze relative alla struttura della società;
  • particolari esigenze relative all’oggetto della società.

Al riguardo, v’è da dire che la maggior parte degli statuti replica le disposizioni contenute nell’art. 2364, secondo comma, c.c. senza specificare, né dettagliare le particolari esigenze relative alla struttura della società, o le particolari esigenze relative all’oggetto della società. Del resto, una dettagliata elencazione dei casi nei quali è ammissibile il rinvio sembra difficilmente prospettabile a priori, potendo rientrare nella fattispecie anche eventi connotati da straordinarietà. In tali casi, peraltro, è rimesso agli amministratori il compito di valutare la significatività dell’evento o della vicenda fornendone un’adeguata e dettagliata illustrazione nella relazione ex art. 2428 c.c.. In presenza di clausole statutarie così confezionate, la dilazione temporale è senza dubbio consentita. Le previsioni del Decreto, pertanto, sembrano finalizzate a colmare eventuali lacune statutarie in cui la dilazione temporale per l’approvazione dei bilanci non sia stata prevista. Con la novella, in definitiva, tutte le società potranno fruire della dilazione temporale e procedere con la convocazione entro la fine di giugno 2020 senza fornire motivazione al riguardo. Le nomine degli organi societari, comprese quelle dell’organo di controllo o del revisore legale nelle s.r.l. che per la prima volta ricadono nell’ambito applicativo dell’art. 2477, secondo comma, c.c. subiranno, in tal modo, un ulteriore slittamento rispetto alle originarie scadenze. Al riguardo, si segnala l’intervento effettuato con il d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che, modificando quanto già previsto dall’art. 379 del Codice della crisi, ha stabilito come la nomina dell’organo di controllo o del revisore di s.r.l. possa essere effettuata in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019. I commi 2 e 3 dell’art. 106 in commento prevedono, poi, disposizioni finalizzate a consentire l’utilizzo di mezzi elettronici durante le assemblee ordinarie o straordinarie, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie delle s.p.a., delle s.r.l., delle società cooperative e delle mutue assicuratrici. L’art. 2370, quarto comma, c.c., infatti, stabilisce che solo una previsione dello statuto della società possa consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Per quanto attiene alle società quotate, poi, l’art. 143-bis del Regolamento Emittenti, demanda allo statuto della società l’utilizzo di mezzi elettronici che consentano la partecipazione a distanza dei soci all’assemblea.
La disposizione del Decreto, dunque, favorisce la partecipazione da remoto quando lo statuto non contenga clausole in tal senso, ovvero nei casi in cui lo statuto ne faccia esclusione. L’avviso di convocazione, infatti, può prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, con l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione purché venga garantita l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi degli agli artt. 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, c.c., senza la necessaria presenza fisica del presidente, del segretario nello stesso luogo, a prescindere dalla circostanza che la funzione di segretario sia svolta da un notaio. Il terzo comma dell’art. 106 del Decreto, nello specifico, consente, alle s.r.l. che l’espressione del voto possa essere fornita attraverso consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, in deroga a eventuali previsioni di statuto e alla regola generale di cui all’art. 2479, quarto comma, c.c. che, come è noto, disciplina l’assunzione delle decisioni tramite deliberazione assembleare. Con specifico riferimento alle riunioni del consiglio di amministrazione, si rammenta che l’art. 2388, primo comma, c.c. demanda allo statuto di prevedere che la presenza alle riunioni avvenga tramite mezzi di telecomunicazione. Pur nel silenzio delle nuove disposizioni contenute nel Decreto, le indicazioni fornite dal Governo circa le misure del distanziamento sociale nel DPCM adottato l’8 marzo 2020, possono trovare applicazione per le riunioni di tutti gli organi sociali quando manchi una previsione di statuto che ne legittimi l’utilizzo. Al fine di agevolare le operazioni di svolgimento delle assemblee di società quotate, di società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (AIM) e alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, l’art. 106, commi 4 e 5, del Decreto accorda preferenza alla figura e al ruolo del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, soggetto a cui, tradizionalmente, i soci possono conferire delega con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte poste all’ordine del giorno. A seguito delle novità apportate con il Decreto in rassegna, quest’ultimo potrà essere designato anche in deroga alle previsioni di statuto; ad esso potrà essere consentito in esclusiva l’intervento in assemblea (impedendo, in tal modo l’accesso agli azionisti), e potranno essergli conferite deleghe o subdeleghe anche in deroga a quanto previsto nel summenzionato art. 135-undecies del TUF. Il richiamo delle previsioni di cui all’art. 135-novies del TUF consente che la delega possa essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica. Con riguardo alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo (ma anche alle società cooperative e alle mutue assicuratrici), l’art. 106, comma 6, del Decreto – consentendo una specifica modalità di partecipazione a distanza – estende la possibilità di ricorrere alla figura del rappresentante designato nelle assemblee ordinarie e straordinarie, in deroga alle norme di legge (art. 150-bis d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), art. 2539, primo comma, c.c. e art. 135-duodecies TUF) e degli statuti . Come disposto dal comma 7 dell’art. 106, le previsioni dell’articolo trovano applicazione per tutte le assemblee ordinarie e straordinarie che verranno convocate (dunque, anche in seconda convocazione) fino al 31 luglio 2020, ovvero entro la successiva data fissata dal Governo in relazione al protrarsi del rischio sanitario connesso all’emergenza COVID-19. L’ultimo comma dell’art. 106 del Decreto precisa, infine, che le disposizioni in rassegna trovano applicazione per le società a controllo pubblico nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’articolato è generalmente apprezzabile. Occorrerà sicuramente prendere in esame, nell’immediato futuro, il tema della continuità aziendale che, come è noto, è oggetto di valutazione, sia da parte degli amministratori, che dei sindaci e dei revisori e le ricadute che sull’attività degli organi societari e del revisore legale l’attuale stato emergenziale potrà produrre.

 

Art. 35 – Disposizioni in materia di terzo settore: Il Decreto interviene nella materia del Terzo settore con disposizioni volte a facilitare l’attività degli Enti del Terzo settore in particolare per ovviare a che l’adozione delle misure di contenimento e di distanziamento adottate dal Governo per l’emergenza sanitaria possa impedire l’organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee. Le nuove disposizioni agiscono su due livelli. Per un verso, sono state prorogate le scadenze, previste nel d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, e dal d.lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, relativo alla revisione della disciplina dell’impresa sociale, fissate al 30 giugno 2020 per l’adeguamento con forme semplificate di tenuta dell’assemblea degli statuti degli enti; per altro verso, è disposta la possibilità di differire l’approvazione dei bilanci di ONLUS, ODV e APS già iscritte nei registri speciali, il cui termine cada durante il periodo emergenziale. Più partitamente, il comma 1 dell’art. 35 prevede la proroga al 31 ottobre 2020, del termine fissato, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, per gli adeguamenti con modalità agevolate degli statuti alle previsioni contenute nel Codice stesso di ONLUS, ADV e APS. Il comma 2 dell’art. 35, inoltre, stabilisce che l’analogo termine di adeguamento degli statuti con modalità agevolate delle imprese sociali alle disposizioni del d.lgs. n. 112/2017 è prorogato al 31 ottobre 2020. Il comma 3 dell’art. 35, infine, stabilisce la proroga, sempre al 31 ottobre 2020, del termine fissato per l’approvazione dei bilanci delle ONLUS, delle ODV e delle APS già iscritte nei registri, attualmente previsti in base alle normative di settore ancora vigenti, e per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (vale a dire entro il 31 luglio 2020). La medesima disposizione chiarisce che tali enti possano procedere all’approvazione dei bilanci entro tale termine in deroga alle previsioni di legge, regolamento o di statuto.

 

Art. 73 – Semplificazioni in materia di organi collegiali: Nell’ottica di agevolare, temporaneamente durante il permanere dello stato di emergenza, lo svolgimento delle sedute delle giunte comunali, dei consigli dei comuni, delle province e della città metropolitane e degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, la norma in esame prevede la possibilità di effettuare le sedute in videoconferenza anche nel caso in cui non sia stata regolamentata la modalità telematica lasciando ampia autonomia all’ente locale ma prevedendo che con un atto del presidente del consiglio (ove previsto dalla vigente normativa) o del sindaco, vengano fissati criteri volti a garantire le funzioni, ad assicurare la regolarità, la trasparenza delle sedute e la pubblicità, nel rispetto di requisiti minimi fissati dalla norma (identificazione certa dei partecipanti e contestuale presenza nello stesso luogo del presidente della riunione e del segretario comunale, al fine di consentire l’immediata redazione e sottoscrizione del relativo verbale).
La possibilità di svolgimento in videoconferenza è estesa anche:

  • agli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli enti e degli organismi del sistema camerale a condizione che sia garantita la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni;
  • e alle associazioni private anche non riconosciute e alle fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, sempre garantendo il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, e con l’ausilio di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Viene inoltre sospesa l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani e quindi di convocare i sindaci in assemblea.

 

Art. 107 – Differimento di termini amministrativo-contabili: La norma dispone il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022 degli enti e dei loro organismi strumentali.
La disposizione consente, pertanto, agli enti e agli organi di controllo degli enti di godere di un maggior termine per completare le attività amministrativo-contabili necessarie alla chiusura dei conti 2019 e per la predisposizione dei documenti obbligatori. In particolare, per i consuntivi relativi all’annualità 2019 il termine ordinario del 30 aprile slitta:

  • al 30 giugno 2020 per gli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, destinatari delle disposizioni del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. Di conseguenza, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;
  • al 31 maggio 2020 per gli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (gli enti locali di cui all’art. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e i loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del d.lgs. n. 118/2011).

Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 i termini per l’approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione definitiva del rendiconto 2019 da parte del Consiglio. Per la stessa finalità di dilazione degli adempimenti e delle scadenze in questo particolare momento emergenziale viene anche ulteriormente differito al 31 maggio 2020 il termine per la delibera del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali, che si rammenta essere stato già oggetto di rinvio al 31 marzo 2020 (rispetto all’ordinario termine del 31 dicembre 2019). Vengono inoltre disposte le seguenti proroghe:

  • i bilanci d’esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui al comma 2 dell’art. 19 del d.lgs. 118/2011, lett. b), punto i) (ovvero le regioni per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito) e lett. c) (ovvero aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende. ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale) sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020. Il bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020;
  • il termine per la determinazione da parte degli enti locali delle tariffe Tari e Tari corrispettivo (attualmente al 30 aprile) è differito al 30 giugno 2020;
  • il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione (ordinariamente fissato al 31 luglio) è differito al 30 settembre 2020;
  • i termini relativi alla deliberazione dello stato di deficitarietà e dissesto e degli adempimenti inerenti e conseguenti sono differiti al 30 giugno 2020;
  • il termine per la deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è differito al 30 settembre 2020;
  • il termine per richiedere l’anticipazione di cassa per la gestione finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazioni di tipo mafioso è fissato al 31 dicembre 2020;
  • i termini di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali di cui agli artt. 141 e 143 del Testo unico degli enti locali sono differiti fino a 180 giorni.

 

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale: Il titolo I del Decreto reca una serie di misure finalizzate a rafforzare il servizio sanitario nazionale e la protezione civile. Trattasi di previsioni che mirano al potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute e degli Uffici periferici dello stesso, all’incremento del personale medico e infermieristico della sanità militare, nonché al rafforzamento del personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario nazionale, prevendo, a tal fine, alcune misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario e, al contempo, deroghe alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell’Unione europea o in Paesi terzi. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, in considerazione della inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, l’art. 5 del decreto introduce altresì alcuni incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici, autorizzando Invitalia, in qualità di soggetto gestore delle principali agevolazioni nazionali alle imprese a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici, come mascherine, respiratori e altri dispositivi. Nella medesima ottica, limitatamente al periodo dell’emergenza, l’art. 15 del d.l. prevede la possibilità di mettere in commercio le menzionate mascherine anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ferma restando la necessità che il produttore autocertifichi sotto la propria responsabilità che il prodotto sia conforme alla normativa vigente sugli standard di sicurezza. L’art. 3 del Decreto, poi, facendo seguito alle prescrizioni già impartite dal Ministero della salute con circolare del 1 marzo 2020, stabilisce un potenziamento della rete di assistenza territoriale, consentendo alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle aziende sanitarie di stipulare contratti con le strutture private accreditate per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, ovvero con strutture private non accreditate, purché siano in possesso dei requisiti richiesti per l’autorizzazione all’esercizio, laddove le prime non siano in grado di soddisfare il fabbisogno stimato dalla menzionata circolare del Ministero della salute 1 marzo 2020. Viene, inoltre, stabilito che, al fine di fronteggiare la carenza di personale medico e delle professioni sanitarie legata ai ricoverati o allo stato contumaciale degli stessi, le strutture private, accreditate e non, sono tenute a mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. In tal caso, per quanto attiene all’aspetto delle indennità, le prestazioni rese dalle strutture private sono remunerate dalle regioni richiedenti, corrispondendo al proprietario dei beni messi a disposizione, una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del presente decreto.

 

Art. 6 – Requisizioni in uso o in proprietà: L’art. 6 prevede la possibilità dell’adozione di provvedimenti di requisizione in uso o in proprietà di beni (mobili o immobili). Si rammenta, a tal proposito, che la requisizione dei beni è prevista dall’art. 835 c.c. che, rinviando a leggi speciali per l’individuazione di disposizioni di maggior dettaglio circa i contenuti del provvedimento e le modalità di sua attuazione, declama la regola generale per cui quando ricorrano gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. La requisizione in uso è uno strumento eccezionale tramite cui il cittadino collabora, in caso di assoluta straordinarietà, alla soddisfazione di esigenze della collettività trasferendo il godimento di un bene e adempiendo, in tal modo, ai doveri di solidarietà sociale. Il grave momento di estrema urgenza e necessità vissuto dal Paese e l’esigenza di non frapporre indugi alla tempestiva azione della pubblica amministrazione legittima l’assunzione di provvedimenti ablatori, a valenza temporanea, di beni presso il proprietario ovvero presso colui che ne abbia la detenzione, senza la necessità di una preventiva comunicazione al soggetto interessato. L’art. 6 del Decreto si articola idealmente in due parti. La prima concerne la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria, nonché per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti dal COVID-19. Tale forma di requisizione è disposta con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Commissario straordinario nominato per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, e può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al diverso termine individuato dal Governo per lo stato di emergenza. La requisizione di beni mobili deteriorabili o di cui l’uso alteri la destinazione e la struttura può essere solo in proprietà. In ogni caso, la requisizione in uso non può avere una durata che ecceda i sei mesi dalla data di apprensione del bene, ferma restandone la proroga fintanto che persista lo stato emergenziale. In caso di mancata restituzione del bene nel predetto arco temporale, si prevede la “riqualificazione” del provvedimento in requisizione in proprietà, salvo che l’interessato consenta espressamente alla proroga del termine del provvedimento d’uso. In linea con le previsioni di cui all’art. 835, primo comma, ultimo capoverso, c.c., che prevede a favore del proprietario del bene la corresponsione di una giusta indennità, l’art. 6, comma 5, del decreto legge riconosce al proprietario dei beni requisiti la corresponsione di una somma di denaro a titolo indennità contestualmente all’apprensione dei beni requisiti. La somma è determinata e liquidata secondo il valore corrente di mercato del bene valutato alla data del 31 dicembre 2019 (e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell’offerta). Più partitamente, il decreto stabilisce che:

  • in caso di requisizione in proprietà, l’indennità di requisizione è pari al 100 per cento di detto valore;
  • in caso di requisizione in uso, l’indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà.

Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l’indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell’emergenza di cui al comma 1, comunque nel limite massimo dei sei mesi. Qualora la requisizione di beni mobili si prolunghi, ovvero nei casi in cui la requisizione in uso si modifichi in requisizione in proprietà, spetta al proprietario del bene requisito una indennità aggiuntiva che è prevista secondo gli stessi criteri di calcolo ed è corrisposta entro15 giorni della scadenza del termine indicato per l’uso. Quando non è individuato un nuovo termine di durata, l’indennità è pari al 100% del valore di mercato del bene. La seconda parte dell’art. 6 del decreto legge abilita l’autorità a procedere con la requisizione in uso o in proprietà di beni immobili. I commi 8 e 9 dell’art. 6, in particolare, disciplinano la requisizione in uso temporanea di beni immobili al fine di fronteggiare improrogabili esigenze connesse con l’emergenza sanitaria. Tale forma di requisizione è disposta con decreto del Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente: il parere del Dipartimento di prevenzione è acquisito per verificare l’idoneità di requisiti minimi strutturali (così la relazione illustrativa). Oggetto del provvedimento prefettizio possono essere strutture alberghiere o altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità. L’obiettivo del provvedimento ablatorio è di offrire ospitalità a persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. Anche in tali ipotesi, deve essere corrisposta al proprietario dei beni requisiti una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione che, stando al provvedimento in esame, verrà liquidata contestualmente all’apprensione del bene medesimo. Considerata la natura dei beni, il procedimento di determinazione della indennità si baserà, in tali casi, sulla formalizzazione di una relazione di stima del valore del bene. A tal riguardo, il comma 9 dell’art. 6 dispone che l’indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, sulla base di una stima predisposta dall’Agenzia delle entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell’immobile requisito o di quello di immobili aventi caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. Quanto alla durata, come per i beni mobili, la requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l’indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell’emergenza. In ogni caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l’indennità già corrisposta e quella spettante per l’ulteriore periodo è corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza. Per l’attuazione delle misure passate in rassegna, è autorizzata una spesa che non supera i 150 milioni di euro per il 2020.

 

 


Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

 

condividi.