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Credito d’imposta, imprese agricole

Vengono definite le modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione del credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche, esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico.
Possono presentare domanda per l’attribuzione del credito d’imposta, per la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, le imprese, compresi i consorzi e le cooperative:
• piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura;
• Pmi attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura.
Sono ammissibili all’agevolazione esclusivamente le spese sostenute per nuovi investimenti compresi in un programma comune di rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, regolarmente fatturate e quietanzate, realizzate per il periodo di imposta dall’1.1.2016 al 31.12.2016, relative a:
• costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all’aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto;
• costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature;
• costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete;
• costi di ricerca e sperimentazione;
• costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
• costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;
• costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera;
• costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete.
Le spese per l’acquisto di «macchinari e attrezzature» sono ammesse al massimo fino al loro valore di mercato.
L’imposta sul valore aggiunto (Iva) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’Iva.
Le imprese partecipanti al contratto di rete possono presentare, per il tramite dell’impresa capofila, alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – Ufficio Politiche di filiera, dal 20.2 al 28.2 dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti, specifica istanza di concessione delle agevolazioni.
Le istanze per l’attribuzione del credito di imposta sono istruite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, l’ammissibilità delle spese in base a quanto previsto dall’art. 3 del Decreto, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili per l’anno di riferimento, l’ammontare del credito d’imposta concedibile a ciascuna impresa.
Possono presentare domanda per l’attribuzione del credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche le imprese, compresi i consorzi e le cooperative, come identificate dall’art. 2 del Decreto:
• piccole e medie imprese e imprese diverse dalle Pmi attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura;
• Pmi attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura.
Le spese ammissibili per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio o allo sviluppo del commercio elettronico, sono relative a:
• dotazioni tecnologiche;
• software;
• progettazione e implementazione;
• sviluppo database e sistemi di sicurezza.
Sono ammissibili all’agevolazione esclusivamente le spese sostenute per nuovi investimenti, regolarmente fatturate e quietanzate, al massimo fino al loro valore di mercato, realizzate per il periodo di imposta dall’1.1.2016 al 31.12.2016.
L’imposta sul valore aggiunto (Iva) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’Iva. Le forniture di beni devono essere pagate esclusivamente attraverso il sistema di pagamento Sepa e i titoli di spesa devono riportare nella dicitura un riferimento esplicito al credito d’imposta previsto a valere sul D.M. 13.1. 2015, n. 273.
Le istanze per l’attribuzione del credito di imposta sono istruite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, l’ammissibilità delle spese in base a quanto previsto dall’art. 3 del Decreto, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili per l’anno di riferimento, l’ammontare del credito d’imposta concedibile a ciascuna impresa.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Per entrambe le agevolazioni possono presentare domanda per l’attribuzione del credito d’imposta le piccole e medie imprese, compresi i consorzi e le cooperative, e le istanze dovranno essere presentate dal 20.2.2017 al 28.2.2017.

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