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Credito d’imposta Industria 4.0, diminuisce il tax saving

Il nuovo credito di imposta sugli investimenti 4.0 genera effetti meno vantaggiosi rispetto al vecchio iperammortamento per chi effettua acquisti superiori a dieci milioni. Per un investimento di 20 milioni, il tax saving rispetto all’iper a scaglioni si riduce di 1,5 milioni. Minori benefici anche dai beni immateriali dell’allegato B) se il costo supera 1,1 milioni.

I commi 184-195 della legge di bilancio 2020 riscrivono le agevolazioni per gli investimenti in beni collocati in strutture produttive situate in Italia, sostituendo le attuali deduzioni dall’imponibile nell’arco del periodo di ammortamento, con un credito di imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24. 

La misura del credito si ottiene applicando al costo dell’investimento (determinato in base all’articolo 110 del Tuir) percentuali differenziate a seconda della tipologia del bene. Per i beni materiali nuovi diversi da quelli 4.0 (cioè gli investimenti che usufruivano del vecchio superammortamento 30%), il credito di imposta (che spetta a imprese e professionisti) sarà pari al 6% con un costo agevolabile massimo di 2 milioni di euro (in precedenza si arrivava a 2,5 milioni). 

Gli investimenti rilevano per il nuovo credito di imposta se effettuati nell’anno 2020 e anche nel 1° semestre del 2021 in caso di “prenotazione” (ordine e acconto 20%) entro la fine del prossimo anno. Come in passato, non saranno agevolabili le autovetture, gli immobili e i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%. che riguardano sia imprese che professionisti.

Per i beni compresi nell’allegato A alla legge 232/2016 interconnessi alla rete aziendale, il credito sarà variabile per scaglioni di importo: 40% fino a 2,5 milioni e 20% tra 2,5 a 10 milioni. Oltre quest’ultimo ammontare, non spetta alcun beneficio. Un ulteriore credito di imposta del 15%, con un tetto di 700mila euro di spesa, riguarderà gli investimenti in software di cui all’allegato B della legge 232/2016 da parte di chi investe in industria 4.0. 

Il credito di imposta è meno conveniente delle attuali misure agevolative (super e iper ammortamento) qualora gli investimenti superino le nuove soglie di 10 milioni (industria 4.0) e di 2 milioni (ex super). Per il software, il beneficio si contrae quando il costo supera 1,1 milioni. Il credito di imposta si potrà compensare in F24 (senza impattare sui limiti annuali di compensazione di 700mila e 250 mila euro previsti dalla legge 388/00 e dalla legge 244/07) in cinque quote annuali ridotte a tre per gli investimenti in software. 

L’utilizzo del credito parte dall’anno successivo alla entrata in funzione (o da quello in cui avviene l’interconnessione se successiva). È da ritenere che per questi particolari crediti da incentivi non valgano le restrizioni sulla compensazione e dunque l’obbligo di impiego solo decorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione, ma la questione dovrà essere confermata dalle Entrate.

Il credito (sia quello 4.0 che quello per investimenti ex superammortizzabili) viene rideterminato al ribasso, in modo proporzionale, in caso di cessione o di destinazione a strutture estere dei beni agevolati entro il 31 dicembre del 2° anno seguente a quello di acquisto. Non si decade in caso di effettuazione di investimenti sostitutivi. Il credito non riguarda gli investimenti 2020 che rientrano nella coda temporale prevista dalle attuali disposizioni. Chi ordinerà i beni con l’acconto del 20% entro fine 2019 continuerà a usufruire, per gli investimenti effettuati nel 1°semestre, del superammortamento del 30%, nonché per quelli effettuati nell’intero anno 2020 dell’iper a scaglioni.

Non è escluso, per agricoltori e forfettari, anche il credito d’imposta del 15% del costo (massimo ammesso 700mila euro) per l’acquisto di software connessi ai beni sui quali scatta il credito di imposta del 40 o 20 per cento. Si ricorda che il credito di imposta è ripartito in cinque rate annuali di pari importo a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene ovvero a quello della avvenuta interconnessione. 

Il beneficio esce quindi dalla determinazione del reddito di impresa ma entra nel quadro “RU” della dichiarazione dei redditi e prescinde dal reddito realizzato. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione, quindi esclusivamente mediante il modello F24. I forfettari potranno compensare l’imposta sostitutiva del 5-15%, nonché con i contributi previdenziali anche propri dovuti all’Inps ed Inail. Le imprese agricole potranno compensare il credito di imposta anche con l’Iva a debito oltre a tutte le altre imposte e contributi previdenziali dei dipendenti e, per le imprese agricole individuali, anche i propri.


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