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Credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Possono fruire dell’agevolazione tutte le imprese (a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile) che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (elencate nell’art. 2 del decreto) dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019.
Il credito d’imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di € 5 milioni per ciascuna impresa beneficiaria, nella misura del 50% o del 25% della spesa incrementale relativa ai vari costi ammissibili. L’agevolazione è riconosciuta se la spesa complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale s’intende fruire del credito ammonti almeno a € 30mila ed ecceda la media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 o, per le imprese in attività da meno di 3 periodi d’imposta, nel minore periodo a decorrere dalla costituzione.
Il credito non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità.
Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale i costi sono stati sostenuti.
L’agevolazione è cumulabile con il credito d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati.

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