I costi legati alla quotazione, che danno diritto allo speciale credito d’imposta introdotto dall’articolo 1 commi da 89 a 92 della Legge di bilancio 2018, sono sempre inerenti anche quando la stessa avviene secondo la modalità Opv.
La tematica riguarda i costi di consulenza legati alla quotazione delle Pmi nella misura massima del 50% ed entro il limite di 500mila euro.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia sdogana qualunque modalità di quotazione, ritenendo che i relativi costi siano sempre agevolabili se ricorrono i requisiti. Essi sono quindi inerenti anche qualora la modalità sia l’Opv (i costi concorrono alla formazione del reddito imponibile delle società, mentre il credito d’imposta non è imponibile né ai fini Ires né Irap).
L’Agenzia infine rammenta che resta impregiudicata l’applicabilità delle regole del transfer pricing in caso di servizi forniti a beneficio dei propri soci in occasione della quotazione da parte della società quotanda.
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