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Crisi, premiata la tempestività c/o l'Ocri

Per ottenere le misure premiali l’imprenditore deve presentare istanza all’Ocri entro tre mesi o domanda di accesso a una delle procedure concorsuali entre sei mesi, dal momento in cui:

  • i debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni superano la metà delle retribuzioni mensili; 
  • i debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni superano i debiti non scaduti; 
  • nell’ultimo bilancio, o per più di tre mesi, sono stati superati gli indici del Consiglio dei dottori commercialisti che fanno scattare l’allerta interna

Il nuovo Codice ha stabilito che, per gli organi di controllo, “indicano” la crisi gli squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari, rilevabili tramite indici, sulla sostenibilità dei debiti per almeno sei mesi e sulle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso (il termine di sei mesi è coerente con la prassi bancaria di aumentare il rischio di insolvenza nel caso di rischio di inadempimento nei successivi quattro mesi.

Questi indici devono essere elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti con cadenza almeno triennale.

La segnalazione della crisi scatta quando:

  • per l’agenzia delle Entrate, il debito scaduto Iva è pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo con determinate soglie dimensionali. 
  • per l’Inps, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi superiore a 50mila euro; 
  • per l’agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati e scaduti da oltre 90 giorni superi i 500mila euro per le imprese individuali e un milione di euro per le imprese collettive.

Per anticipare l’emersione della crisi d’impresa, il nuovo Codice introduce un meccanismo premiale a favore dell’imprenditore che denuncia spontaneamente e tempestivamente lo stato di difficoltà all’Ocri, l’organismo di composizione istituito presso le Camere di commercio. 

L’istanza all’Ocri deve però essere tempestiva e le indicazioni ricevute devono essere seguite secondo buona fede. 

Produce l’effetto premiale anche l’aver proposto tempestivamente una domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza. In questo caso però, per evitare comportamenti strumentali, il Dlgs 14/2019 la domanda non deve essere successivamente giudicata inammissibile.

I benefici, cumulabili anche tra loro, sono di tre tipi:

  • processuale per la soluzione delle crisi; 
  • tributario in termini di agevolazioni; 
  • penali. 

Sotto il profilo tributario, durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’impresa vengono ridotti alla misura legale. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta sono inoltre applicate in misura minima se vengono pagate entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga. Tale termine deve però scadere successivamente alla presentazione dell’istanza all’Ocri o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Sempre in ambito tributario, è previsto che le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta.

Sotto un profilo processuale l’imprenditore tempestivo può beneficiare di più tempo per la predisposizione del set documentale (piano, proposta, relazione documentale e altri documenti). È infatti previsto che la proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quello che ordinariamente il giudice può concedere se l’organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero.

Sotto un profilo penale è prevista una particolare causa di non punibilità e una circostanza ad efficacia speciale per i reati di bancarotta semplice, fraudolenta e/o ricorso abusivo al credito, limitatamente alle condotte poste in essere prima dell’apertura della procedura, siano esse commesse dall’imprenditore, dagli organi sociali e/o dall’institore.

In tema di causa di non punibilità il nuovo Codice prevede che, se il danno cagionato è di speciale tenuità, il soggetto non è punibile se ha tempestivamente presentato l’istanza e, ad esito della procedura, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo o viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Al di là dei casi di speciale tenuità del danno, il Dlgs 14/2019 prevede anche il dimezzamento della pena per chi ha presentato l’istanza o la domanda se, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell’ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l’importo di 2 milioni di euro.

In base all’articolo 24 del Dlgs 14/2019, l’istanza è tempestiva quando il debitore presenta domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal Codice della crisi entro sei mesi o l’istanza all’Ocri entro tre mesi dal verificarsi di alcuni eventi aziendali legati soprattutto al particolare stato di gravità della situazione finanziaria:

  • debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni superiori alla metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; 
  • debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; 
  • superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o per oltre tre mesi, degli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti o alternativamente degli indici specifici per l’impresa individuati da un professionista indipendente (articolo 13, secondo e terzo comma del Codice). 

La tempestività dell’istanza può inoltre essere certificata dal presidente dell’Ocri, su richiesta del debitore.

Dal punto di vista cronologico, non è detto però che il superamento delle soglie che indicano la tempestività preceda il mancato rispetto degli indici che fanno scattare l’allerta interna o il realizzarsi degli inadempimenti rilevanti per l’allerta esterna.

Gli indicatori per l’allerta interna hanno infatti carattere reddituale, patrimoniale ed economico e potrebbero scattare anche in assenza del superamento delle soglie di debito rilevanti per la tempestività.

Analogo discorso per gli inadempimenti rilevanti per l’allerta esterna che, considerata la diversa natura dei debiti considerati, potrebbero emergere anche in casi in cui non sono state superate le soglie di debito rilevanti per la tempestività.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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