fbpx
TORNA ALLE NEWS

Critica al datore di lavoro, rispetto, verità e correttezza

L’esercizio del diritto di critica del datore, costituzionalmente tutelato, incontra, nel rapporto di lavoro, limiti non dissimili da quelli previsti in generale per la manifestazione del pensiero: quello della continenza formale, relativo al modo di esposizione del pensiero critico, e quello della continenza sostanziale, attinente la veridicità, pur valutata secondo il parametro soggettivo della verità percepita dall’autore, dei fatti denunciati. 

Quel che rileva, infatti, è l’esposizione veritiera e corretta di un fatto nell’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, sia dal punto di vista sostanziale, sia formale. I fatti narrati devono corrispondere a verità, sia pure non assoluta ma soggettiva e, inoltre, l’esposizione deve avvenire in modo misurato, cioè deve essere contenuta negli spazi strettamente necessari all’esercizio del diritto di critica. Tali limiti debbono essere valutati con particolare rigore laddove la critica sia avanzata nell’ambito di una azione sindacale.

Il diritto di critica del lavoratore nei confronti dell’azienda per la quale è impiegato ha dei limiti, violando i quali si può rischiare il licenziamento per giusta causa. L’esercizio di questo diritto da parte del lavoratore riguardo alle decisioni aziendali, sebbene sia garantito dall’articolo 21 della Costituzione, incontra i limiti della correttezza formale imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente garantita, di tutela della persona umana. 

L’esercizio del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che superano i limiti del rispetto della verità oggettiva e si traducono in una condotta lesiva del decoro dell’impresa, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro, è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere che scaturisce dall’articolo 2105 del Codice civile e può costituire giusta causa di licenziamento.

La sanzione per il lavoratore che ha travalicato i limiti del diritto di critica, è, nella maggior parte dei casi, il licenziamento per giusta causa. È molto ampio, però, il margine di discrezionalità lasciato ai giudici nel valutare i modi in cui può essere esercitato questo diritto.


Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.