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Da Quota 100 all’Ape sociale, pronte le domande all’Inps

L’Inps ha comunicato che i lavoratori interessati e che presentino anche in via prospettica i requisiti richiesti possono già attivarsi per accedere alle nuove vie di pensionamento introdotte su reddito di cittadinanza e pensioni o per sfruttare la proroga di un anno dell’anticipo pensionistico destinato a persone in situazioni di difficoltà.


La domanda può essere presentata direttamente dal cittadino utilizzando il sito internet dell’Inps oppure tramite i patronati o altri soggetti abilitati, nonché attraverso il call center dell’istituto di previdenza.


Tutte e tre le pensioni comportano l’applicazione delle finestre, anche se fra loro di diversa durata, tra la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione, e quindi la domanda potrebbe essere inoltrata anche durante questo periodo di tempo, che in alcuni casi non è trascurabile. Quota 100, a cui si accede con almeno 62 anni di età e 38 di contributi, comporta l’applicazione di una finestra di 3 mesi dalla maturazione del diritto dal 2019 per i lavoratori del settore privato, con accesso dal 1° aprile 2019 per chi ha maturato il diritto entro il 2018. Nel settore pubblico la finestra è di 6 mesi, con primo accesso, in ogni caso, dal 1° agosto di quest’anno. I lavoratori del settore scuola solo per il 2019 devono presentare domanda entro febbraio per andare in pensione nell’autunno di quest’anno. Per opzione donna i requisiti (35 anni di contributi e 58 di età per le dipendenti, e 59 per le autonome e le “miste”) devono essere stati raggiunti entro la fine del 2018. In questo caso però scatta una finestra di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. Nel comparto scuola valgono le stesse disposizioni previste per quota 100. Anche alla pensione anticipata da quest’anno si applica una finestra, che però è di soli 3 mesi. Il requisito per accedervi è di 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) indipendentemente dall’età. A tali requisiti, per effetto del decreto, non si è applicato l’adeguamento alla variazione della speranza di vita, che avrebbe comportato nel biennio 2019-2020 un aumento di cinque mesi rispetto al 2018. Per l’Ape sociale, la modifica introdotta dal Dl 4/2019 non muta nessuno dei requisiti prescritti dalla legge di Bilancio del 2017: almeno 63 anni di età e 30 o 36 anni di contributi, cumulati fra le gestioni Inps, con lo sconto per le madri di un anno per ogni figlio fino a un massimo di due anni.


Oltre al requisito anagrafico e contributivo, la norma prevedeva che i beneficiari rientrassero alternativamente in uno dei quattro stati di bisogno (disoccupati, invalidi oltre il 74%, care-givers, addetti a mansioni gravose).

Le risposte di Inps dovranno pervenire entro la fine di giugno, nel primo caso, o entro la fine dell’anno nel secondo. Dopo la certificazione positiva, gli assicurati potranno presentare domanda di Ape e fruire della prestazione, sempre a condizione che abbiano cessato il rapporto di lavoro.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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