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Dal 2017 niente Irpef sui terreni agricoli

Dal 2017 è prevista l’esclusione dall’imposta dei redditi dei terreni dominicale e agrario per 2017, 2018 e 2019.
L’esclusione si applica ai fini Irpef e non riguarda le società di capitali; l’agevolazione è riservata ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui al decreto legislativo 99/2004 iscritti alla previdenza agricola. L’agevolazione dovrebbe estendersi anche ai soci di società di persone che possono vantare la qualifica di coltivatore diretto o Iap.
Il nuovo comma 44 dell’articolo 1 contiene, per il 2017, l’aumento delle percentuali di compensazione fino al 7,7% sulle cessioni di animali vivi della specie bovina e fino all’8% per le cessioni di suini vivi. La percentuale rappresenta il limite massimo: la misura esatta viene demandata a un decreto ministeriale da emanare entro il 31 gennaio 2017. La disposizione è analoga a quella dello scorso anno: in quel caso il Dm 26 gennaio 2016 aveva fissato la percentuale di compensazione al 7,65% per le cessioni di bovini vivi compreso il genere del bufalo e del 7,95% per i suini vivi. La percentuale di compensazione che a regime è stabilita nella misura del 7% per i bovini e 7,30% per i suini, rappresenta l’Iva che i produttori agricoli trattengono a titolo di detrazione forfetaria dell’Iva spesa.
Un’importante agevolazione viene reintrodotta per i territori montani in materia di imposte sui trasferimenti. Infatti, viene esclusa la soppressione delle agevolazioni tributarie (quindi l’agevolazione si applica) riferite agli atti dell’articolo 9 del Dpr 601/73: si tratta dei trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento e di accorpamento di proprietà diretto coltivatrice che sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle coop agricole che conducono direttamente i terreni. In sostanza nei territori situati a un’altitudine superiore a 700 metri dal livello del mare, i trasferimenti di terreni a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola non sconteranno nemmeno l’imposta catastale dell’1% come avviene per il rimanente territorio nazionale. L’agevolazione era stata soppressa con la riforma dell’imposta di registro a decorrere dal 1° gennaio 2014. Attualmente le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina sono regolate dall’articolo 2, comma 4 bis del Dl 194/2009. Il beneficio si applica quindi anche a favore delle società agricole aventi la qualifica di coltivatore diretto o Iap e il terreno agricolo deve essere posseduto e coltivato direttamente per cinque anni a partire dalla data dell’acquisto. Buone notizia anche per i produttori di birra: dal 1° gennaio 2017 l’accisa sulla birra è rideterminata in 3,02 euro per ettolitro con una riduzione a oltre un decimo di quella attuale che è pari a 37 euro per ettolitro. Confermato l’esonero contributivo ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni che si iscrivono nella previdenza agricola nel 2017.

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