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Dalla stretta sulle compensazioni ai limiti al contante, le novità del decreto fiscale 2020

Dopo un fitto e laborioso lavoro di compromesso tra le varie forze politiche che formano il Governo, il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 vede finalmente la luce nella sua versione finale ed ufficiale. Il D.L. n. 124/2019 è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019.

Stretta sulle compensazioni

Le misure previste sono le seguenti:

  • in caso di accollo del debito d’imposta altrui, per il pagamento non è consentito utilizzare, in compensazione, alcun credito dell’accollante; viene pertanto, negata qualunque forma di compensazione ad opera di tale soggetto;
  • se si è destinatari di un provvedimento di cessazione della partita IVA o di cancellazione dalla banca dati del MOSS, non è possibile compensare nel modello F24 i crediti, tributari e non, indipendentemente dal settore impositivo e dall’importo, ovvero esclusivamente riferiti all’IVA, fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l’emissione del provvedimento. L’unica possibilità è quella di chiedere il rimborso ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva;
  • si modificano i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni IVA e modelli IVA TR.

Pertanto, con il fine di contrastare gli abusi, si introducono i seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive:

  • obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro annui;
  • obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Infine, è prevista una sanzione di 1.000 euro (senza applicazione del cumulo giuridico) per ogni modello F24 scartato dall’Agenzia delle entrate a seguito del controllo, da questa effettuato, sulla compensazione dei crediti.

Modifiche sui contratti di appalto

Dal 1° gennaio 2020, in tutti i casi in cui un committente affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali, sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell’ambito della prestazione, deve essere effettuato dal committente sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, su provvista mensile messa a disposizione dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

La norma si applica, però, non solo ai contratti di appalto ma anche ai contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice.

Inoltre, si estende al settore in discussione il meccanismo dell’inversione contabile ai fini IVA – reverse charge. Più precisamente, il reverse charge viene applicato anche agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive) nell’attività che costituisce il core business aziendale del committente.

Contrasto alle frodi su accise e carburanti

Con alcune norme si intendono contrastare i fenomeni evasivi che si registrano nel campo delle accise e dei carburanti sono tante. Tra gli altri, si segnalano i seguenti interventi:

  • per il sistema di informatizzazione e monitoraggio per via telematica delle movimentazioni dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo (sistema EMCS) si è introdotto un termine temporale maggiormente restrittivo, rispetto all’attuale, entro il quale il predetto regime sospensivo deve obbligatoriamente concludersi (24 ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario);
  • sono state introdotte alcune disposizioni volte a uniformare e coordinare i requisiti di affidabilità e onorabilità che devono possedere i soggetti operanti nei vari passaggi della filiera distributiva dei prodotti carburanti in questione;
  • sono stati modificati, in parte, i limiti di capacità previsti per i depositi per uso privato, agricolo e industriale nonché per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali.

Per quanto riguarda i carburanti, è stata introdotta una soglia di capacità di stoccaggio (fissata in 3.000 metri cubi), sia per i depositi fiscali che per i depositi dei destinatari registrati, per poter accedere alla deroga in questione. Per effetto di tale modifica, qualora il deposito dal quale sono estratti o immessi in consumo i carburanti in parola abbia una capacità inferiore a quella prevista, scatterà comunque l’obbligo del versamento anticipato dell’IVA.

Inoltre, si introducono norme per contrastare l’uso fraudolento, nel territorio nazionale, di taluni prodotti classificabili come oli lubrificanti, che vengono illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o, in misura minore come combustibili per riscaldamento.

Interventi vengono riservati anche al gasolio utilizzato da alcune categorie di soggetti esercenti talune attività di trasporto merci e passeggeri è sottoposto ad accisa con l’applicazione dell’aliquota agevolata. In particolare, si introduce un parametro per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile, fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in argomento, per ogni chilometro percorso.

Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati

Per reprimere le frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati, si introduce l’obbligo di preventiva verifica dell’Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell’IVA con F24 Elide, equiparando le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.

Fatture elettroniche e novità IVA

In materia di fatturazione elettronica, si evidenziano i seguenti punti:

  • l’esenzione per chi trasmette i dati al Sistema Tessera Sanitaria è confermata per tutto il 2020;
  • in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’amministrazione finanziaria comunica con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Se il contribuente non versa il dovuto entro 30 giorni scatta l’iscrizione a ruolo;
  • viene prevista la memorizzazione e l’utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche e tutti i dati in essi contenuti (quindi, sia dati fiscali che non fiscali), per consentirne l’utilizzo sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria.

Con tale ultima norma, di fatto, si portano a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria tutti i dati contenuti nella fattura, a prescindere che il contribuente abbia o meno effettuato l’adesione al servizio dell’Agenzia delle Entrate.

La giustificazione sta nel fatto che tali attività rappresentano un compito di interesse pubblico e sono connesse all’esercizio delle missioni istituzionali della Guardia di Finanza, dell’Agenzia delle entrate, come previsto dall’articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate:

  • a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, metterà a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti e quelle delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA;
  • a partire dalle operazioni IVA 2021, metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA.

Obbligo di POS e lotteria degli scontrini

Viene introdotta la sanzione per chi rifiuta pagamenti con sistemi elettronici: a partire dal 1° luglio 2020, la sanzione è pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con carte.

Previsto anche, per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.

L’agevolazione spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Invece, per quanto riguarda la lotteria degli scontrini:

  • si escludono dall’imposizione ai fini IRPEF e da qualsiasi prelievo i premi attribuiti nell’ambito della lotteria;
  • viene affiancata alla lotteria dei corrispettivi una specifica estrazione di premi in denaro riservati tanto ai consumatori finali quanto agli operatori IVA qualora il pagamento della operazione commerciale avvenga esclusivamente con pagamento elettronico;
  • il rifiuto del codice fiscale del contribuente o la mancata trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati della singola cessione o prestazione è punito con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, senza possibilità di applicare il cumulo (per i primi sei mesi, comunque, è prevista una moratoria per chi non ha ancora installato il registratore telematico).

Revisione della tassazione in materia di giochi

Tra le molte novità che interessano il settore dei giochi si segnala l’aumento del PREU.

Infatti, con decorrenza 10 febbraio 2020, il PREU è fissato nella misura del 23% per le AWP (slot machine) e del 9% per le VLT (video lottery).

Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6% e del 7,9% si applicano fino al 9 febbraio 2020.

Inoltre, viene disposto che:

  • non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno dei quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
  • in caso di accertamento dell’imposta unica, il soggetto che intende continuare ad offrire gioco, deve procedere al pagamento di quanto risultante dalla sentenza del giudice tributario, anche non definitiva;
  • al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco illegale, nonché di perseguire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è istituito, a decorrere dall’esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data del 27 ottobre 2019 (data di entrata in vigore della norma), dei diritti e dei rapporti in esso previsti.

Abbassamento delle soglie di punibilità per i reati tributari

Vengono introdotti strumenti volti a rafforzare e a razionalizzare la risposta sanzionatoria che l’ordinamento prefigura in rapporto ai reati tributari. In particolare, si interviene sull’apparato sanzionatorio propriamente penale, con modifiche al D.Lgs. n. 74/2000 con un inasprimento delle pene principali e in una riduzione delle soglie di rilevanza penale delle violazioni fiscali.

Inoltre, si estende ai reati tributari più gravi (avuto riguardo alla pena edittale) e al tempo stesso connotati dal superamento di soglie rilevanti (100.000 euro) di imposta evasa o, a seconda della struttura del delitto, di redditi sottratti all’imposizione fiscale, uno strumento di contrasto di particolare rilievo, costituito dalla confisca c.d. di sproporzione o allargata, con conseguente possibilità di sequestro funzionale alla medesima.

Riduzione dell’acconto d’imposta 2019

A decorrere dal 27 ottobre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, i versamenti di acconto dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP sono effettuati, in due rate ciascuna nella misura del 50%.

E’ fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’anno 2019 con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico, che, quindi, viene fissata in ogni caso, al 90%.

Altre novità

Tra le ulteriori novità, si segnala che:

  • vengono sottoposti ad imposizione nei confronti dei beneficiari italiani i redditi distribuiti dai trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata;
  • si abbassano i limiti all’utilizzo del contante: dal 1° luglio 2020 e per tutto il 2021, si passa da 3.000 a 2.000 euro, mentre dal 2022 il limite è fissato a 1.000 euro; la sanzione per la violazione del divieto è pari a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e di 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.
  • l’esenzione IVA è limitata alle prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario e non riguarda le prestazioni didattiche di ogni genere (norma che interviene sulla questione dell’IVA dovuta dalle auto scuole);
  • le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente previste dall’art. 96, comma 8, lettera a), TUIR (secondo cui i prestiti devono essere garantiti da beni appartenenti al gestore del progetto afferenti al progetto stesso) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche nelle Parti III e IV dello stesso Codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato;
  • in materia di “Tremonti ambiente”, anche al fine di superare i numerosi contenziosi che si sono instaurati sia in ambito amministrativo sia in ambito tributario, si definisce la procedura diretta a consentire al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti versando una somma parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione dei redditi;
  • viene fissata al 30 novembre 2019 (2 dicembre perché il 30 cade di sabato), il termine ultimo per versare la prima o unica rata della rottamazione ter, per tutti i contribuenti che vi hanno aderito e a prescindere dalla riapertura o meno;
  • si istituisce, a decorrere dal 2020, una nuova imposta, denominata imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) – del tutto distinta dall’IMU – che riguarda esclusivamente le piattaforme marine per la coltivazione di idrocarburi site entro i limiti del mare territoriale come individuato ai sensi dell’art. 2 del Codice della Navigazione. Il criterio di determinazione dell’imposta per i manufatti in questione è simile a quello previsto per l’IMU per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D e l’aliquota è fissata al 10,6 per mille.


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